Art. 6
(Conferenza regionale sull'amianto)
1. La Commissione regionale sull'amianto indice e predispone, periodicamente con cadenza almeno biennale, una Conferenza regionale sull'amianto, con il compito di verificare lo stato di applicazione della legislazione vigente, l'andamento epidemiologico delle malattie asbestocorrelate, lo stato di attuazione del censimento dei siti contaminati da amianto, lo stato di svolgimento delle bonifiche nei siti in cui č presente amianto, lo stato dei processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto.
2. La Commissione regionale sull'amianto presenta alle Commissioni consiliari competenti una relazione in ordine agli esiti dei lavori della Conferenza di cui al comma 1 e trasmette i dati acquisiti nel corso dei lavori della Conferenza stessa alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), alla sede compartimentale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e ad altri eventuali enti o istituzioni con finalitā analoghe.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 5, L. R. 21/2005
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 5, L. R. 21/2005