Legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.
Art. 5
1. La Commissione è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.
2. La Commissione è composta da:
b) tre esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), che presentino, nell'ultimo quinquennio, sulla base dei dati risultanti dal registro regionale di cui all'articolo 3, il più elevato numero di esposti;
c) tre rappresentanti designati dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;
d) un rappresentante dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro, sezione regionale;
e) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.
e bis) due rappresentanti della Direzione centrale competente in materia di ambiente, designati dall'Assessore regionale all'ambiente;
e quater) il Direttore del Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-lsontina", istituito con deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2012, n. 1195 ( Legge regionale 22/2001. Rischi connessi all'amianto: attribuzione all'ASS n. 2 Isontina di funzioni di rilevanza regionale e di coordinamento in tema di tutela della salute e della sicurezza).
3. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate da componenti della Commissione eletti dalla stessa a maggioranza assoluta. Gli esperti di cui al comma 2, lettera a), completano il mandato anche se nel corso del medesimo vengono collocati in quiescenza.
4. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.
6. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, la Commissione può dotarsi di un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta, per disciplinare le modalità di svolgimento delle proprie funzioni.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 11, comma 4, L. R. 21/2005
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 1, L. R. 21/2005
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 57, L. R. 22/2007
4 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 264, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 264, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 1, L. R. 21/2013
7 Lettera e ter) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 1, L. R. 21/2013
8 Lettera e quater) del comma 2 aggiunta da art. 1, comma 1, L. R. 3/2018
9 Lettera e bis) del comma 2 sostituita da art. 8, comma 7, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.