Art. 3
(Registri regionali)
1. La Regione istituisce un Registro regionale degli esposti e un Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto.
3. I registri sono aggiornati con cadenza almeno annuale.
4. Il Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto si collega con i centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
5. Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, con particolare riguardo a un'accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 21/2005
2 Comma 2 abrogato da art. 11, comma 2, L. R. 21/2005