Art. 1
(Finalitą)
1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la sorveglianza delle situazioni caratterizzate da presenza e da rischio amianto, coordina l'operato dei soggetti esercitanti le funzioni di vigilanza e di controllo e attua azioni di prevenzione delle malattie conseguenti all'esposizione all'amianto nei confronti delle persone che siano state o risultino tuttora esposte e dei loro familiari.
2. Promuove la ricerca clinica e di base del settore attraverso idonei strumenti disciplinati dalla presente legge e sostiene le persone affette da malattie professionali causate dall'amianto e le loro famiglie.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 21/2005