Legge regionale 04 settembre 2001 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Disposizioni varie in materie di competenza regionale.

Art. 1

(Inquadramento del personale dell'Azienda agricola Volpares)

1. Il personale del ruolo unico transitorio di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Azienda agricola <<Volpares>> di Palazzolo dello Stella, è inquadrato, nel limite massimo di sette unità e previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, con effetto dalla data dei relativi provvedimenti amministrativi, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti a quelle rivestite presso l'Ente di provenienza alla suddetta data, secondo le seguenti equiparazioni:

Area funzionalePosizione economicaQualifica funzionale diEquiparazioneNumero di unità
A 1 Commesso3
B 1 Agente tecnico2
B 2 Coadiutore1
C 2 Consigliere1

2. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata nelle qualifiche rivestite presso l'Ente di provenienza. Al personale medesimo spetta, alla data dell'inquadramento:

a) il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali;

b) la differenza tra il trattamento economico complessivo annuo in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e il trattamento di cui alla lettera a); tale differenza viene conservata a titolo di maturato economico, secondo quanto disposto nel comma 3.

3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 non può cumulare i benefici contrattuali spettanti presso l'Ente di provenienza con i benefici contrattuali spettanti presso la Regione. In ogni caso è garantito il trattamento economico contrattuale di miglior favore.

4. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.

Art. 2

(Disposizioni urgenti in materia di personale comandato e proroga di contratti a tempo determinato)

1. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in posizione di comando presso la Regione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, o di altre leggi regionali o statali, non si applicano i limiti previsti dall'articolo 45 della medesima legge regionale 53/1981 per la durata dell'intera legislatura.

2.

( ABROGATO )

(1)

3.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 5, comma 3, L. R. 26/2001

Comma 3 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, della L.R. 31/1997.

Art. 4

(Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 12/1994)

(1)

1.

( ABROGATO )

(4)

1 bis.Successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, ogni e qualsiasi spesa accertata o riconosciuta, anche in giudizio, per debiti, oneri e risarcimento danni relativa a tali gestioni fa carico ai bilanci delle aziende sanitarie regionali subentrate alle unità sanitarie locali soppresse ed è esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale dell'Amministrazione regionale, stante la diretta ed esclusiva responsabilità delle aziende sanitarie regionali per le passività delle gestioni liquidatorie.

(2)(3)

Note:

Articolo interpretato da art. 15, comma 1, L. R. 19/2006

Comma 1 bis aggiunto da art. 15, comma 2, L. R. 19/2006

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 108 dd. 10 marzo 2010, depositata il 19 marzo 2010 (B.U.R. 14/04/2010, n. 15), l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, L.R. 19/2006, istitutivo del comma 1 bis.

Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 17/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, L.R. 12/1994.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 49, c. 2 bis, L.R. 7/2000.

Art. 6

(Proroga della durata in carica del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane)

1. La durata in carica del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane, di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, come modificato dall'articolo 124, comma 10, della legge regionale 13/1998, è prorogata fino alla costituzione dell'Istituto Regionale per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.

Art. 8

(Finanziamenti per la realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale)

1. Al fine di sostenere la realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare i seguenti finanziamenti:

a) lire 140.000.000 all'ICART (Istituto Culturale per l'Artigianato) a sostegno della manifestazione <<Friuli doc>>;

b) lire 60.000.000 all'Ente Fiera di Pordenone a sostegno delle spese di allestimento e promozione del <<Salone dell'artigianato>> nell'ambito dello svolgimento della Fiera campionaria;

c) lire 60.000.000 all'Ente Fiera di Udine a sostegno delle manifestazioni fieristiche <<Ideanatale>> e <<SIGLA - Salone dell'Imprenditorialità Giovanile e del Lavoro Autonomo>>.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione e artigianato, Servizio dell'artigianato, corredata dalla relazione illustrativa dell'intervento e dal relativo preventivo di spesa.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 18/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, c. 3, L.R. 19/2000.

Art. 11

(Anticipazione dei fondi statali a sostegno delle istituzioni e associazioni della minoranza slovena)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale (n. 213) è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a titolo di anticipazione dei fondi assegnati dallo Stato per l'anno 2002 ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, a carico dell'unità previsionale di base 17.4.42.1.565 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5572 (1.1.190.2.12.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio per le lingue regionali minoritarie - con la denominazione <<Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena - fondi regionali>>.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 4/2001)

1. All'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, i commi 112, 113 e 114 sono sostituiti dai seguenti:

<<112. La Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, a istituire, in Comune di Paluzza, un Centro servizi per le foreste e le attività della montagna, posto alle dipendenze della Direzione regionale delle foreste, per fornire, nei settori forestale, naturalistico, ambientale, faunistico, dell'agricoltura e dello sviluppo territoriale della montagna, a soggetti pubblici e privati anche extraregionali, servizi aventi finalità di attività formativa, nonché di foresteria, di segreteria e di ogni altra attività necessaria per l'utilizzo da parte di terzi del Centro medesimo. Il Centro utilizza i beni mobili, immobili e il personale di cui ai commi 110 e 111.

113. Per la gestione del Centro è istituito il Fondo regionale per la gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna, di seguito denominato Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, nonché dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

114. Il Fondo è alimentato mediante:

a) finanziamenti regionali;

b) ogni entrata derivante dalla cessione a pagamento a carico degli utenti o degli acquirenti di beni e di servizi.

114 bis. La Giunta regionale definisce periodicamente gli indirizzi per la gestione del Fondo e per l'attività del Centro. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Direzione regionale delle foreste presenta alla Giunta regionale apposita relazione sull'attività svolta dal Centro.

114 ter. Il Fondo costituisce autonomo soggetto di imposta ed è amministrato dal Direttore regionale delle foreste.>>.

(1)

2. In attesa dell'istituzione del Centro Servizi ai sensi del comma 112 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 1, la Direzione regionale delle foreste può avviare provvisoriamente, mediante l'utilizzo dei beni immobili e mobili e del personale di cui ai commi 110 e 111 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, e sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 112 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001.

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 nel testo modificato da art. 5, comma 95, L. R. 30/2007

Art. 13

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 1 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati, che presentano sufficiente disponibilità:

a) unità previsionale di base 52.2.4.1.1 -

capitolo 550;

b) unità previsionale di base 52.2.8.1.659 -

capitolo 9630;

c) unità previsionale di base 52.2.8.1.659 -

capitolo 9631;

d) unità previsionale di base 52.5.8.1.687 -

capitolo 9650.

2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 260 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 25.1.63.1.894 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 8615 (2.1.172.2.10.23) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 63 - Servizio dell'artigianato - con la denominazione <<Finanziamenti all'ICART, nonché agli Enti fiera di Udine e Pordenone a sostegno della realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale>>. Al predetto onere di lire 260 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 25.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8647 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9681 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Il reintegro delle somme anticipate è disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

4. In relazione al disposto dell'articolo 5, comma 114, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, ripartita in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 7.1.23.2.2260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione obiettivo n. 7 - programma 7.1 - rubrica n. 23 - spese d'investimento - con la denominazione <<Fondo regionale per la gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna>>, con riferimento al capitolo 3111 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 23 - Servizio per la selvicoltura - con la denominazione <<Finanziamenti al Fondo regionale per la gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna>> e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, ripartito in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.

5. All'onere complessivo di lire 900 milioni, ripartito in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 4, si fa fronte mediante storno di pari importi dall'unità previsionale di base 7.1.23.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3102 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.