Art. 16
(Assenze del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com.)
1. In caso di assenza non giustificata alle sedute del Co.Re.Com. č applicata, per ogni assenza, una trattenuta del cinque per cento sull'indennitā mensile.
2. L'assenza non giustificata a tre sedute consecutive del Co.Re.Com. comporta la decadenza dalla carica. Costituisce in ogni caso causa di decadenza dalla carica l'assenza alle sedute protrattasi per oltre sei mesi.
3. Č considerata giustificata l'assenza documentata per motivi di salute, per forza maggiore o per motivi di servizio relativi all'attivitā del Co.Re.Com..
4. La decadenza di cui al comma 2 č dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione del Presidente del Co.Re.Com., o del Vicepresidente, dandone comunicazione all'interessato.