Legge regionale 09 marzo 2001, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.
Art. 7
 (Inserimento lavorativo delle persone handicappate)
1. Nelle more della revisione della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17, conseguente all'entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, le risorse destinate agli incentivi previsti dal capo II della legge regionale 17/1994, riferite ai bienni 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002, possono essere utilizzate anche nei casi di stipulazione di convenzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999, che, prima dell'assunzione, preveda lo svolgimento di un periodo di tirocinio.