1. Nelle more della revisione della
legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17, conseguente all'entrata in vigore della
legge 12 marzo 1999, n. 68, le risorse destinate agli incentivi previsti dal
capo II della legge regionale 17/1994, riferite ai bienni 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002, possono essere utilizzate anche nei casi di stipulazione di convenzione ai sensi dell'
articolo 11 della legge 68/1999, che, prima dell'assunzione, preveda lo svolgimento di un periodo di tirocinio.