1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con atto di indirizzo e coordinamento, stabilisce i principi e i criteri per l'adozione, da parte delle Aziende sanitarie regionali, dell'atto aziendale di cui all'
articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'
articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 229/1999 e modificato dall'
articolo 1 del decreto legislativo 168/2000.