Legge regionale 26 febbraio 2001 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, recante: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale.

Art. 22

(Scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria)

1. La concessione e, nei casi previsti, l'autorizzazione edilizia costituiscono anche autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, e ne viene data esplicita indicazione nel provvedimento edilizio.

2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata qualora non siano intervenute modifiche allo scarico, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto autorizzato, mediante autocertificazione.

3. L'attivazione di un nuovo scarico, al di fuori dei provvedimenti edilizi di cui al comma 1, oppure le modifiche dello scarico esistente, sono autorizzate dal Comune in cui questo ricade.