Legge regionale 26 febbraio 2001 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001).

Art. 6

(Finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e dello sport)

(31)

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario decennale a favore della Comunità ebraica di Trieste, a sollievo degli oneri relativi all'ammortamento del mutuo da stipulare per interventi di manutenzione straordinaria della sede della "Scuola parificata" della comunità stessa.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca, corredata del provvedimento che dispone l'assunzione del mutuo, dell'atto di adesione dell'istituto mutuante e del progetto esecutivo degli interventi da realizzare.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato a decorrere dall'anno 2002 il limite d'impegno decennale di lire 200 milioni annui, con l'onere di lire 400 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 5049 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

4. Per le finalità indicate dall'articolo 5, comma 51, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è autorizzato un ulteriore contributo straordinario pluriennale da destinare ai medesimi soggetti ivi individuati nonché al collegio Don Bosco di Tolmezzo. A tale fine è autorizzato a decorrere dall'anno 2002 il limite d'impegno decennale di lire 300 milioni annui, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 5064 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

(1)

5.

( ABROGATO )

(25)

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 63, della legge regionale 2/2000, a favore dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine a titolo di concorso negli oneri relativi alla gestione della casa dello studente realizzata nel comune di Cormons, a servizio del corso di enologia dell'Università degli studi di Udine, è aumentata di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2009.

7. Per la finalità prevista dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2009, con l'onere complessivo di lire 600 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5107 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2004 al 2009 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del Documenti tecnici agli stessi allegati.

8.

( ABROGATO )

(27)

8 bis.

( ABROGATO )

(19)(23)(28)

8 ter.

( ABROGATO )

(20)(29)

9.

( ABROGATO )

(30)

10.

( ABROGATO )

(11)(21)

11.

( ABROGATO )

(22)

12. Nell'ambito del programma di partecipazioni finanziarie dirette della Regione alla realizzazione di progetti di iniziative culturali di rilevante interesse per il Friuli-Venezia Giulia, previste ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 2/2000, sono individuati quali obiettivi prioritari dell'azione promozionale dell'Amministrazione regionale per l'anno 2001 la realizzazione, in collaborazione con istituzioni museali e scientifiche e con organismi culturali qualificati, di iniziative aventi a oggetto: la rievocazione della figura e dell'opera di David Maria Turoldo; lo studio, il recupero e la valorizzazione dei costumi popolari tradizionali tipici della regione; la predisposizione e l'attuazione di programmi di itinerari culturali per la conoscenza e la fruizione del patrimonio artistico, culturale e ambientale della regione, nonché iniziative concernenti la valorizzazione dell'arte organaria, sulla base di progetti originali che prevedano il coinvolgimento e l'impiego di risorse umane qualificate, ivi compresi i laureati nelle discipline della conservazione dei beni culturali.

13. Il finanziamento delle iniziative di cui al comma 12 trova copertura nell'ambito dello stanziamento autorizzato a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5396 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

14.

( ABROGATO )

(37)

15. Allo scopo di sostenere i processi di riorganizzazione delle strutture e delle attività didattiche dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, nella fase della loro trasformazione in "Istituti superiori di studi musicali e coreutici", avviata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata nell'anno 2001 la spesa di lire 200 milioni per la concessione a favore di ciascun conservatorio di contributi straordinari, di pari entità, destinati alla realizzazione di programmi specifici aventi a oggetto l'adeguamento della dotazione di mezzi a supporto delle attività didattiche e la realizzazione di attività formative integrative, anche a carattere sperimentale. I contributi sono concessi previa presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca di apposita domanda corredata del programma specifico delle iniziative previste.

16. Per le finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5103 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli istituti superiori pubblici e privati della regione specifiche contribuzioni per progetti di sensibilizzazione nei confronti degli studenti, volti a scongiurare le "stragi del sabato sera". Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca.

18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 19.1.42.1.1400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5494 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario all'associazione "Pro Sacile" a sostegno del programma di attività varato per il triennio 2001-2003.

20. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione sul programma dell'iniziativa e sul relativo preventivo di spesa.

21. Per la finalità prevista dal comma 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5417 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione "Palazzo Coronini Cronberg" di Gorizia un contributo decennale annuo costante, nella misura del 10 per cento della spesa di lire 3 miliardi, per i lavori di conservazione, restauro e sistemazione, comprensiva dell'impiantistica e delle recinzioni, del palazzo Coronini e del suo compendio, al fine di consentirne l'uso pubblico in funzione culturale e museale.

23. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali, corredata del progetto di massima dell'opera e del relativo preventivo di spesa.

24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzato a decorrere dall'anno 2002 il limite d'impegno decennale di lire 300 milioni annui, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 5189 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

25. La spesa autorizzata per lire 1.650 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, ai sensi dell'articolo 5, comma 31, della legge regionale 2/2000, per le finalità ivi indicate, deve intendersi autorizzata a titolo di concorso nelle spese per la programmazione e gestione della stagione teatrale e musicale del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, e integrata dell'ulteriore quota di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 2.000 milioni per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5381 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

26. La Regione concorre alla dotazione patrimoniale della fondazione "Teatro Nuovo Giovanni da Udine", ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 15, della legge regionale 18/2000, mediante il conferimento della somma complessiva di lire 1.850 milioni. La spesa a tal fine autorizzata è suddivisa in ragione di lire 850 milioni per l'anno 2001 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.2.302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5470 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

27. È autorizzata la concessione all'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia di un contributo straordinario di lire 200 milioni, da destinare a sostegno di due progetti speciali di tutela di beni culturali di rilevante interesse regionale, aventi a oggetto, rispettivamente, la realizzazione dell'"Archivio Nico Pepe" e del "Museo Giorgio Strehler".

28. Il contributo è concesso ed erogato in un'unica soluzione e in via anticipata, sulla base della presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali, corredata del programma di attuazione dei progetti e del relativo preventivo di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.

29. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 17.2.42.2.287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5092 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

30. È autorizzata la concessione al Comune di Resia di un contributo straordinario decennale, a sollievo degli oneri relativi all'ammortamento del mutuo da stipulare per il completamento del progetto di recupero e sistemazione di un edificio di proprietà comunale, da adibire a sede dell'archivio storico, del museo etnografico e della biblioteca del Comune stesso, già parzialmente finanziato ai sensi dell'articolo 15, comma 20, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25.

31. Alla concessione del contributo si provvede sulla base della presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura di apposita domanda, corredata del provvedimento che dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

32. Gli adempimenti connessi alla realizzazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali.

33. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzato a decorrere dall'anno 2001 il limite d'impegno decennale di lire 100 milioni annui, con l'onere di lire 300 milioni relativo alle annualità dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.2.42.2.287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5238 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

34. Per concorrere alla realizzazione di uno speciale programma di iniziative culturali e di spettacolo promosse dal Comune di Gorizia, nel quadro della celebrazione della ricorrenza del millenario della fondazione della città, è autorizzata la concessione al Comune medesimo di un contributo straordinario di lire 600 milioni.

35. Il contributo di cui al comma 34 è concesso ed erogato, con le medesime modalità previste per gli interventi di promozione delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 68/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 13, della legge regionale 3/1998.

36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5168 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

37.

( ABROGATO )

(14)

38.

( ABROGATO )

(15)

39.

( ABROGATO )

(16)

40.

( ABROGATO )

(17)

41. Per concorrere al sostegno delle iniziative previste, nell'ambito della programmazione artistica del teatro comunale "Giuseppe Verdi" di Trieste, in occasione della ricorrenza del bicentenario della fondazione del teatro, è autorizzata la concessione a favore del medesimo ente teatrale di un contributo straordinario di lire 300 milioni per l'anno 2001.

42. Il contributo è concesso fino alla misura del 90 per cento della spesa ammissibile ed erogato in un'unica soluzione e in via anticipata, sulla base della presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata del programma delle iniziative da realizzare e del relativo preventivo di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.

43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5093 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Gorizia un contributo straordinario di lire 100 milioni a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione nell'anno 2000 del festival internazionale "Onde mediterranee".

45. Il contributo è concesso ed erogato previa presentazione di apposita domanda, corredata della documentazione giustificativa delle spese sostenute, alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali.

46. Per la finalità di cui al comma 44 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5352 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario al Comune di Medea per l'organizzazione delle manifestazioni connesse alla celebrazione del cinquantesimo anniversario della erezione e inaugurazione dell' "Ara Pacis Mundi" posta sul colle di Medea, in programma nel 2001, e a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio, sezione di Pordenone, per la realizzazione di un monumento che onori la memoria di tutte le vittime del dovere.

(3)

48. Il contributo di cui al comma 47 è concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, cui sono demandati gli adempimenti relativi all'intervento.

49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5281 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

50. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la concessione a favore dei Comuni di Gradisca d'Isonzo, Muggia e San Vito al Tagliamento di contributi pluriennali da utilizzare a sollievo degli oneri relativi ai mutui da stipulare per il completamento degli interventi di ristrutturazione e adeguamento dei rispettivi teatri comunali. Gli adempimenti connessi alla realizzazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali.

51. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzato a decorrere dall'anno 2002 il limite d'impegno decennale di lire 350 milioni annui, con l'onere di lire 700 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 5450 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Coro polifonico di Ruda per la realizzazione di progetti destinati alla ricerca, pubblicazione e divulgazione concertistica, sia a livello nazionale che internazionale, del patrimonio musicale appartenente all'archivio capitolare udinese.

53. Gli adempimenti connessi alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 52 sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali.

54. Per le finalità di cui al comma 52 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5418 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

55. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire l'attività dell'associazione nazionale "Le arti tessili", con sede a Montereale Valcellina, è autorizzata a concedere alla stessa un contributo per l'attività dell'anno 2001 di lire 50 milioni.

56. Per la finalità prevista dal comma 55 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5270 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

57. Nell'ambito dell'azione rivolta a favorire il rafforzamento e lo sviluppo dei legami culturali ed economici con le comunità dei corregionali all'estero, l'Amministrazione regionale promuove l'istituzione di borse di studio riservate a giovani discendenti di corregionali emigrati appartenenti alle suindicate comunità, dei quali almeno il cinquanta per cento provenienti dall'America latina, che frequentino corsi di formazione professionale, di istruzione secondaria superiore o universitari in Friuli Venezia Giulia. L'Amministrazione regionale, nell'ambito dell'azione di cui al presente comma, promuove altresì un programma organico, a carattere innovativo e sperimentale, di durata triennale, tendente al rafforzamento dell'attività di collegamento con i corregionali all'estero, che preveda la partecipazione di giovani laureati residenti in regione. A tale scopo l'Amministrazione regionale si avvale delle associazioni regionali, operanti nell'ambito dell'emigrazione, che siano state riconosciute di interesse regionale.

(2)(4)(5)

58. I finanziamenti complessivi di cui al comma 59 sono suddivisi in ragione della metà per ognuno dei gruppi da finanziare, come individuati dal comma 57, primo periodo.

59. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la concessione di finanziamenti straordinari alle associazioni degli emigrati che collaborano con la Regione nella realizzazione dei programmi ivi indicati. I finanziamenti sono concessi dal Servizio autonomo per i corregionali all'estero, previa approvazione da parte della Giunta regionale dei relativi programmi. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5581 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

60. L'Amministrazione regionale promuove la redazione del dizionario generale della lingua friulana in edizione a stampa e su supporto elettronico, a cura dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

61. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 60, quantificati in lire 200 milioni per l'anno 2001, fanno carico all'unità previsionale di base 17.4.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5534 del Documento tecnico allegato, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2001 disposta con la Tabella E approvata con il comma 83.

62. I commi 46 e 47 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2000 sono abrogati.

63. All'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Per concorrere al sostegno delle attività indicate al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Università degli studi di Udine, sulla base di apposite convenzioni, speciali finanziamenti annui.>>.

64. All'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/1996, le parole <<comprese quelle previste dall'articolo 7>> sono abrogate.

65. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 15/1996, come sostituito dal comma 63, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 17.4.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5542 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

66. Nel quadro dell'azione regionale per la tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, allo scopo di coordinare le iniziative della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di politica linguistica, l'Amministrazione regionale promuove l'istituzione di un apposito organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria, avente i seguenti compiti:

a) svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;

b) svolgere funzioni di indirizzo per l'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione agli interventi per la tutela della lingua friulana;

c)

( ABROGATA )

d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e promuovere la costituzione di un Albo dei soggetti riconosciuti per l'attività culturale e scientifica svolta in tale ambito;

e) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;

f) promuovere la conoscenza e l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana.

f bis) svolgere un'attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto dell'Amministrazione regionale per la candidatura della Regione a sede dell'Agenzia europea delle lingue.

f ter) sostenere con appositi contributi le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo, della ricerca scientifica e in altri ambiti della vita sociale rilevanti per la politica linguistica;

f quater) sostenere le produzioni teatrali di qualità in lingua friulana anche attraverso la partecipazione, in qualità di socio, a soggetti pubblici o privati aventi tale finalità istituzionale.

f quinquies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), per l'attuazione dell'articolo 10 della medesima legge;

f sexies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento degli operatori economici e sociali aventi sede nel territorio di cui all'articolo 5 della legge regionale 15/1996, finalizzate all'uso della lingua friulana nelle attività economiche e sociali;

f septies) sostenere con appositi contributi le attività di studio e di ricerca inerenti alla lingua friulana svolte da Università o enti di ricerca aventi sede nell'Unione Europea.

(6)(12)(18)(24)(26)(34)(35)(38)(40)(41)(42)(43)(44)

67. Il Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è composto da cinque membri, di cui tre proposti dall'Assessore regionale competente in materia di tutela della lingua friulana, fra cui il presidente, uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelto al proprio interno dai rappresentanti degli enti locali ricompresi nell'area di tutela della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e uno designato dall'Università degli Studi di Udine. Ogni altro aspetto inerente all'ordinamento dell'organismo medesimo è disciplinato dal relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione. Lo statuto è definito in conformità alla normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti regionali e recepisce espressamente gli obiettivi indicati al comma 66.

(7)(13)(33)

67 bis. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 sono immediatamente esecutive, fatto salvo per le deliberazioni aventi a oggetto l'adozione del piano dei fabbisogni di personale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo dell'organismo, le quali sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

(32)(45)

68. Gli articoli 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 15/1996 sono soppressi a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui al comma 66.

(8)

69. Per l'attività dell'istituto regionale di cui al comma 66 è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.4.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 5543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli-Venezia Giulia o ai consorzi tra gli stessi, contributi "una tantum" nella misura massima prevista dal comma 73, per il finanziamento delle iniziative degli operatori economici, sociali, sportivi e culturali dirette alla realizzazione di insegne pubbliche, anche stradali, comportanti l'uso di idiomi autoctoni, con particolare riferimento alla lingua friulana.

71. Le insegne di cui al comma 70 devono essere realizzate con materiali tipici conformemente alle norme vigenti in materia. La spesa per ogni singola realizzazione non può superare lire 15 milioni e il relativo contributo è soggetto al limite degli interventi "de minimis". Nella spesa possono essere compresi anche gli oneri derivanti dall'acquisizione dei diritti per l'utilizzazione di un'insegna, di una denominazione, di un motto rilevante dal punto di vista storico, linguistico, etnico, commerciale o culturale, purché connessi con il sito ove la nuova insegna viene collocata.

72. Le domande di contributo devono essere presentate dai Comuni alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, entro il 31 maggio di ogni anno. La ripartizione dei contributi viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 luglio. La liquidazione del contributo viene effettuata interamente in via anticipata. La rendicontazione delle spese viene effettuata dai Comuni entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di liquidazione del contributo.

73. Per le finalità di cui al comma 70 è autorizzata la spesa complessiva di lire di 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico della unità previsionale di base 17.4.64.1.2210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9051 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

74.

( ABROGATO )

(36)

75. All'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, il comma 2 è abrogato.

76.

( ABROGATO )

(9)

77.

( ABROGATO )

(10)

78. Nell'ambito dell'azione rivolta a sostenere le iniziative culturali e di spettacolo di più rilevante interesse nel territorio regionale, allo scopo di sovvenire alle esigenze di liquidità degli organismi culturali e di spettacolo che organizzano iniziative assistite da contributi pubblici della Regione o dello Stato, è autorizzata l'assegnazione alla costituenda "Fondazione regionale per lo spettacolo del Friuli-Venezia Giulia", di cui all'articolo 5, comma 17, della legge regionale 18/2000, di speciali finanziamenti destinati a integrare la dotazione di un "Fondo regionale di garanzia per le attività culturali e di spettacolo", da costituirsi presso la fondazione medesima, per la prestazione di garanzie fideiussorie sulle anticipazioni bancarie concesse ai sopra citati organismi culturali e di spettacolo da istituti di credito della regione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la fondazione medesima. Le modalità per la programmazione e gestione degli interventi da effettuare a valere sul fondo, ivi compresi gli schemi di convenzione da stipulare con gli istituti di credito interessati, sono definite da apposite disposizioni regolamentari adottate dalla fondazione, su conforme parere della Giunta regionale.

79. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.2.302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5347 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

80. L'articolo 2 ter della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come inserito dall'articolo 15, comma 3 della legge regionale 10/1997, è abrogato.

81. All'articolo 9 della legge regionale 46/1991, come da ultimo sostituito dall'articolo 15, comma 5, della legge regionale 10/1997, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Ai fini della rendicontazione dei contributi concessi si applicano le modalità previste dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. I termini di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.>>;

b) b) il comma 5 è abrogato.

82.

( ABROGATO )

(39)

83. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

Correzioni effettuate d'ufficio:
La lettera f bis) è stata aggiunta per mero errore materiale al comma 67, dall'art. 11, comma 280, L.R. 18/2011. Nel presente testo è riportata correttamente al comma 66.
Note:

Integrata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 29, L. R. 23/2001

Comma 57 sostituito da art. 7, comma 36, L. R. 23/2001

Comma 47 interpretato da art. 14, comma 15, L. R. 13/2002

Parole soppresse al comma 57 da art. 14, comma 1, L. R. 13/2002

Parole sostituite al comma 57 da art. 14, comma 1, L. R. 13/2002

Comma 66 sostituito da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002

Comma 67 sostituito da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002

Comma 68 sostituito da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002

Comma 76 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.

10  Comma 77 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.

11  Parole sostituite al comma 10 da art. 5, comma 16, L. R. 1/2004

12  Comma 66 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 20/2004

13  Comma 67 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 20/2004

14  Comma 37 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

15  Comma 38 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

16  Comma 39 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

17  Comma 40 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

18  Parole soppresse al comma 66 da art. 33, comma 3, L. R. 29/2007

19  Comma 8 bis aggiunto da art. 8, comma 11, L. R. 12/2009

20  Comma 8 ter aggiunto da art. 8, comma 11, L. R. 12/2009

21  Comma 10 abrogato da art. 13, comma 2, lettera d), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.

22  Comma 11 abrogato da art. 13, comma 2, lettera d), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.

23  Comma 8 bis sostituito da art. 7, comma 83, L. R. 11/2011

24  Lettera f bis) del comma 66 aggiunta da art. 11, comma 280, L. R. 18/2011

25  Comma 5 abrogato da art. 30, comma 1, lettera rr), L. R. 10/2012

26  Lettera f ter) del comma 66 aggiunta da art. 6, comma 202, L. R. 14/2012

27  Comma 8 abrogato da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.

28  Comma 8 bis abrogato da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.

29  Comma 8 ter abrogato da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.

30  Comma 9 abrogato da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.

31  L'ARDISS è costituita dall'1 gennaio 2014, a seguito del DPReg. 19 marzo 2013 n. 50/Pres. (BUR 3/4/2013 n. 14) e del DPReg. 14 settembre 2013, n. 168/Pres. (BUR 25/9/2013, n. 39).

32  Comma 67 bis aggiunto da art. 307, comma 1, L. R. 26/2012

33  Comma 67 sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 18/2013

34  Integrata la disciplina del comma 66 da art. 13, comma 16, lettera b), numero 3 bis), L. R. 24/2009 nel testo modificato da art. 15, comma 1, L. R. 6/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014

35  Integrata la disciplina del comma 66 da art. 5, comma 3, L. R. 12/2014

36  Comma 74 abrogato da art. 38, comma 1, lettera m), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

37  Comma 14 abrogato da art. 49, comma 1, lettera p), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

38  Integrata la disciplina del comma 66 da art. 56, comma 2, L. R. 18/2016

39  Comma 82 abrogato da art. 56, comma 1, lettera q), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

40  Lettera f quater) del comma 66 aggiunta da art. 10, comma 5, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

41  Lettera f ter) del comma 66 sostituita da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020

42  Lettera f quinquies) del comma 66 aggiunta da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020

43  Lettera f sexies) del comma 66 aggiunta da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020

44  Lettera f septies) del comma 66 aggiunta da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020

45  Parole aggiunte al comma 67 bis da art. 10, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.