Art. 11
(Procedimento ordinario mediante conferenza di servizi)
1. Il procedimento ordinario presso lo sportello unico mediante conferenza di servizi si applica nei casi nei quali le leggi di settore non prevedono la dichiarazione di inizio attivitą o il silenzio assenso e sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche.
2. Il responsabile del procedimento presso lo sportello unico indice la conferenza di servizi entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. La conferenza di servizi si svolge in conformitą e nei termini di cui agli articoli da 22 a 22 ter della
legge regionale 7/2000.
3. Qualora il procedimento sia di competenza di un'unica amministrazione, lo sportello unico trasmette la domanda all'amministrazione competente che provvede nei termini previsti.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 18/2004
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 18/2004
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, L. R. 18/2004
4 Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 13/2009
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010