Legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2016

Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 14 bis aggiunto da art. 47, comma 2, L. R. 24/2006 nel testo modificato da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007
2 Capo II abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011
3 Capo IV abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
CAPO I
 Finalità e definizioni
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge vengono considerati gli alimenti, i mangimi e le semenze (semi e piantine) prodotti in Friuli - Venezia Giulia.
2. Per alimenti si intendono anche gli additivi, gli aromi, i solventi estraenti, le sostanze ausiliari e altre sostanze usate nella produzione, indipendentemente dal fatto se sono poi presenti o meno nel prodotto finale.
3. Organismo è ogni entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico.
4. Per organismo geneticamente modificato si intende:
a) un organismo geneticamente modificato ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92;
b) un organismo che contiene un patrimonio genetico preparato al di fuori dell'organismo stesso.

5. Per modificazione genetica si intendono quei procedimenti finalizzati a introdurre in un organismo un elemento genetico estraneo, preparato al di fuori di tale organismo.
6. I prodotti sono geneticamente non modificati quando:
a) non sono organismi geneticamente modificati e non contengono organismi geneticamente modificati;
b) non sono stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;
c) non contengono elementi prodotti da o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;
d) sono stati prodotti senza l'impiego dell'ingegneria genetica o senza additivi, aromi, solventi estraenti, sostanze ausiliari o altre sostanze prodotte con l'impiego dell'ingegneria genetica;
e) non sono stati mescolati con organismi geneticamente modificati;
f) non derivano da incroci di organismi geneticamente modificati oppure da incroci di organismi geneticamente modificati con organismi non modificati.

7. Vengono considerati prodotti in Friuli - Venezia Giulia quegli alimenti, mangimi e semenze (semi e piantine) i cui elementi essenziali, indicati nel regolamento di cui all'articolo 8, sono stati prodotti in Friuli - Venezia Giulia.
8. Per produzione s'intende la fabbricazione, l'estrazione, la produzione, la preparazione, la lavorazione, il trattamento e la miscelatura di prodotti.
9. Ai fini della presente legge, sono prodotti agroalimentari tradizionali quelli riconosciuti con il relativo decreto ministeriale.
CAPO II
 Disciplina del contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 21/2002
2 Articolo abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 21/2002
2 Articolo abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 21/2002
2 Articolo abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 21/2002
2 Articolo abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 21/2002
2 Articolo abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011
CAPO III
 Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali della regione
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 5/2011
2 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 11/2014
CAPO IV
 Strade del vino
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 22/2015
Art. 14 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 47, comma 2, L. R. 24/2006 nel testo modificato da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007
2 Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
3 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 67 bis, comma 1, L. R. 24/2006
2 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 nel testo modificato da art. 23, comma 1, L. R. 25/2007
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 47, comma 3, L. R. 24/2006 nel testo modificato da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007
2 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 67 bis, comma 2, L. R. 24/2006
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 47, comma 4, L. R. 24/2006 nel testo modificato da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007
3 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 20, comma 9, L. R. 12/2003
2 Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 24/2006
3 Articolo sostituito da art. 47, comma 5, L. R. 24/2006 nel testo modificato da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007
4 Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
5 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 47, comma 6, L. R. 24/2006 nel testo modificato da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007
2 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.