Legge regionale 03 luglio 2000, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000
Art. 2
 (Procedure per la realizzazione di interventi pubblici
coordinati)
1. La progettazione e la realizzazione coordinata di interventi e opere sovracomunali su area vasta interessanti la Regione, le autonomie locali e altri enti, e definiti da un apposito accordo di programma, possono essere affidate ad un commissario straordinario nominato dall'Amministrazione regionale, previa intesa con le autonomie locali coinvolte.
2. La nomina del commissario di cui al comma 1 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è prorogabile di anno in anno in relazione alle esigenze di completamento dell'incarico affidato.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni il commissario può disporre di personale distaccato dalla Regione ovvero di personale a contratto, si avvale della collaborazione, anche a tempo parziale, di personale delle autonomie locali partecipanti all'accordo di programma a tale scopo individuato dalle medesime, e non necessariamente assegnato, in via esclusiva, all'espletamento del predetto incarico e può far ricorso a consulenze e incarichi professionali esterni.
4. In sostituzione del personale distaccato ai sensi del comma 3, l'Amministrazione regionale può assumere personale con contratto a tempo determinato. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto di impiego.
5. Le spese per il personale distaccato dalle autonomie locali sono integralmente a carico dell'Amministrazione regionale.
7. Per l'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui al comma 1, è istituito, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, presso il tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire in regime di mandato da parte del commissario di cui al comma 2.
8. Al fondo affluiscono i finanziamenti previsti dal bilancio regionale per l'attuazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1, nonché gli ulteriori fondi eventualmente stanziati per l'attuazione di opere di competenza regionale previste dall'accordo di programma di cui al comma 1, e per le spese per il personale e per il ricorso a professionisti esterni.
9. Entro novanta giorni dall'approvazione dell'accordo di programma è emanato dalla Ragioneria generale un apposito regolamento per l'amministrazione del fondo.