Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

CAPO II

SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI, REVOCA E RESTITUZIONE DEGLIINCENTIVI

Art. 47

(Sospensione dell'erogazione di incentivi)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a sospendere l'erogazione di incentivi, qualora abbiano notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.

2. La sospensione della erogazione è disposta, per un periodo non superiore ad un anno, con decreto, debitamente motivato, del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo.

3. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono ad inviare immediatamente copia del decreto previsto dal comma 2 al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.

4. Scaduto il termine di cui al comma 2, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la sospensione, l'incentivo è revocato, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.

5. In casi eccezionali, l'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a concedere una proroga al termine previsto dal comma 2, per un periodo di tempo non superiore ad un ulteriore anno.

6. Qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, l'Amministrazione e gli Enti regionali possono disporre la sospensione dell'erogazione di incentivi sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. Tale disposizione si applica anche in caso di esecuzioni immobiliari.

Art. 48

(Procedure concorsuali)

(1)

1. Le procedure concorsuali non sono causa di revoca degli incentivi regionali erogati, salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria di incentivi regionali concessi e non ancora erogati o solo parzialmente erogati sia sottoposta a procedura concorsuale, ovvero in caso di notizia di fatti che possono portare all'apertura di tali procedure, l'erogazione dell'incentivo è sospesa, in via cautelare, per un periodo di tempo non superiore a un anno, prorogabile per un periodo di tempo non superiore a un ulteriore anno.

3. La sospensione dell'erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo che ne dà notizia al beneficiario. In caso di contributi pluriennali, copia del decreto è immediatamente inviata al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2 gli incentivi possono essere confermati, anche in capo a soggetti diversi dall'originario beneficiario, a condizione che l'attività prosegua mantenendo anche parzialmente l'occupazione e che siano rispettati i vincoli posti a carico del beneficiario originario.

5. Nel caso di cui al comma 4 l'organo competente autorizza il tesoriere a effettuare i pagamenti dovuti.

6. Entro il termine di cui al comma 2, qualora si accerti il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4, gli incentivi sono revocati solo per la parte non erogata; gli incentivi sono revocati anche per la parte erogata in caso di mancato perseguimento dell'interesse pubblico perseguito.

7. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.

Note:

Articolo sostituito da art. 38, comma 1, L. R. 3/2015

Art. 49

(Restituzione di somme erogate)

(7)

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all’incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

(4)(5)(8)(9)

2.

( ABROGATO )

(6)

2 bis.

( ABROGATO )

(1)(2)(10)

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

(11)

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all’Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

(12)

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

(3)(13)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 21/2001

Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 5, comma 2, L. R. 21/2001

Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3 bis, comma 1, L. R. 74/1980

Derogata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 12, L. R. 18/2011

Comma 2 abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 3/2015

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 15, L. R. 20/2015

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Parole soppresse al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

10  Comma 2 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

11  Parole sostituite al comma 4 da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022

12  Parole soppresse al comma 5 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022

13  Parole soppresse al comma 7 da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022

Art. 50

(Recupero dei crediti)

1. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo provvede agli adempimenti istruttori necessari al recupero delle somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali.

2. Per il recupero delle somme dovute di importo inferiore a 30.000 euro, in caso di revoca o decadenza di contributi pubblici, incentivi, agevolazioni e altri finanziamenti in conto capitale, per difetto dei requisiti o delle condizioni giustificanti la permanenza del beneficio ovvero per inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti da leggi o regolamenti che non comportino valutazioni discrezionali, la Direzione centrale che ha concesso il contributo provvede, con l’ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), ad accertare il credito in restituzione calcolato nella misura di legge, con riscossione a mezzo iscrizione a ruolo mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate - Riscossione o secondo altre modalità di riscossione definite dalla vigente normativa statale.

(1)(2)(3)

3. Le somme delle quali i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria abbiano indebitamente fruito, a seguito di revoca dell'incentivo nei confronti del beneficiario, sono recuperate maggiorate degli interessi, anche mediante riconoscimento di valuta.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Comma 2 sostituito da art. 1, comma 5, L. R. 44/2017 . La disposizione ha effetto decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 44/2017, come stabilito all'art. 1, c. 6, L.R. 44/2017.

Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 10/2022

Art. 51

(Restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi)

(4)

1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo agli enti locali e ai consorzi di enti locali, ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva agli enti locali, ai consorzi di enti locali e ai consorzi di bonifica, nonché agli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza applicazione degli interessi.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 28/2002

Comma 1 sostituito da art. 1, comma 6, L. R. 12/2003

Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 28, L. R. 14/2016

Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 10/2022

Art. 52

(Rateazione)

(5)(7)

1. Qualora, per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, su richiesta documentata del soggetto debitore e previo parere dell'Avvocatura della Regione è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite in un massimo di sessanta rate mensili.

(8)

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, qualora l'importo dovuto sia superiore a 30.000 euro, la rateazione è subordinata alla prestazione di idonee garanzie.

(9)

3. In caso di comprovato peggioramento da parte del soggetto debitore della situazione di cui ai commi 1 e 2, gli uffici competenti all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 possono concedere una proroga, su richiesta del soggetto debitore, per un ulteriore periodo massimo di sessanta mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.

5. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti di soggetti che alla data di presentazione della domanda ovvero nel corso del periodo di rateizzazione risultino decaduti dal beneficio della rateizzazione di cui al presente articolo per crediti diversi nei confronti dell'Amministrazione regionale.

6. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 6.

8. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.

9. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche leggi di settore, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate e in materia di edilizia residenziale pubblica.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004

Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 36, comma 4, L. R. 13/2014

Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 3/2015

Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Art. 53

(Anticipazioni)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Alle anticipazioni previste dalla legislazione regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52 e 54.

(2)

Note:

Comma 1 abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Art. 54

(Compensazione)

1. L’Amministrazione e gli Enti regionali compensano le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 10/2022