Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

CAPO II

PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI

Art. 34

(Procedimenti)

(1)

1. Gli incentivi sono concessi con procedimento automatico, valutativo, o negoziale.

2. Al fine dello svolgimento dell’istruttoria dei procedimenti possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi. Tali società o enti sono selezionati secondo la normativa prevista in materia di contratti pubblici. Le convenzioni devono prevedere il pagamento di penali in caso di inadempimento.

(3)

3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti iscritti in appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità.

(2)

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole soppresse al comma 3 da art. 96, comma 1, L. R. 9/2019

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 10/2022

Art. 35

(Procedura automatica)

(1)

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l’attuazione degli interventi, un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L’incentivo è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili, ove previsto, sostenute successivamente alla presentazione della domanda o anche precedentemente alla stessa purché sostenute nel corso del relativo esercizio o dell’esercizio precedente.

(2)

2. Sono determinati previamente per tutti i beneficiari degli incentivi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'incentivo concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.

3. Per l'accesso agli incentivi l'interessato presenta una dichiarazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 241/1990, secondo lo schema e con le modalità pubblicati sul sito istituzionale della Regione, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

(3)

4. L’ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto dal comma 3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l’incentivo è concesso, secondo l’ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse disponibili.

(4)

5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato il diniego all'incentivo.

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022

Art. 36

(Procedura valutativa)

(3)(5)

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o del procedimento a sportello di cui ai commi 2 e 4.

(4)(6)

2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

(7)

3.

( ABROGATO )

(8)

4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell’intervento è disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

(1)(2)(9)

5. La domanda di accesso agli interventi contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell’iniziativa per la quale è richiesto l’intervento.

(10)

6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Derogata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 74, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 72, L. R. 15/2005

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 74, L. R. 1/2005 nel testo modificato da art. 6, comma 72, L. R. 15/2005

Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 49, L. R. 22/2007

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022

Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022

10  Parole soppresse al comma 5 da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022

Art. 37

(Procedura negoziale)

(1)

1. La procedura negoziale si applica ai progetti o programmi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui gli interventi siano rivolti a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente Enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali Enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico dell'Amministrazione o degli Enti regionali.

2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 36, comma 5. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, è condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.

4. L'atto di concessione degli incentivi può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.

5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto degli obiettivi specifici di ciascun intervento.

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 38

(Incentivi alle imprese)

(3)

1. Gli incentivi alle imprese sono disposti in conformità alla normativa dell’Unione Europea; il calcolo dell’intensità di aiuto, ove consentito, è effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta.

(4)

2.

( ABROGATO )

(2)

3. Il tasso applicato per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione è quello fissato dall’Unione Europea.

(1)(5)

Note:

Parole aggiunte al comma 3 da art. 39, comma 1, L. R. 4/2005

Comma 2 abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 18/2011

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Art. 38 bis

(Rinvio dinamico)

(1)(2)

1. Per quanto attiene alla normativa di incentivo alle imprese, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari effettuato da leggi e regolamenti regionali, salva diversa ed espressa disposizione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 4/2005

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 39

(Tipologie di incentivi alle imprese)

(1)(3)(4)(5)(6)

1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.

2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

(2)(7)(12)

2 bis. I contributi di importo pari o inferiore a 15.000 euro possono essere erogati in via anticipata, nel rispetto del limite percentuale di cui al comma 2, senza presentazione di garanzia fideiussoria.

(8)(13)

3.

( ABROGATO )

(9)

4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell’Amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell’incentivo, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento della concessione. L’erogazione del contributo può avvenire in più quote nei confronti del soggetto beneficiario, a meno che la legge di settore preveda la possibilità dell’erogazione diretta al soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell’intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.

(10)(11)

5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 54, L. R. 12/2009

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 19 bis, L. R. 27/2014

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 27, L. R. 31/2017

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022

Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022

10  Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022

11  Parole soppresse al comma 4 da art. 10, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022

12  Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 26, comma 1, L. R. 10/2022

13  Vedi la disciplina transitoria del comma 2 bis, stabilita da art. 26, comma 1, L. R. 10/2022

Art. 40

(Tipologie degli incentivi a soggetti non aventi natura di impresa)

(13)(14)(15)

1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all'articolo 39, e inoltre in forma di contributi per l'attività o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio, secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore.

1 bis. Con regolamento può essere prevista l'erogazione in via anticipata degli incentivi eventualmente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

(16)

2. La concessione a soggetti privati di incentivi in forma di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)

Note:

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 23, comma 1 bis, L. R. 18/2004

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 2 ter, L. R. 26/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 15, comma 25 ter, L. R. 17/2008

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 14, comma 73 bis, L. R. 22/2010

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 15, comma 4, L. R. 22/2010

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 4, L. R. 14/2012

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 9, L. R. 14/2012

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 7, comma 32, L. R. 17/2008 nel testo modificato da art. 2, comma 120, lettera a), L. R. 14/2012

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 27, comma 4, L. R. 23/2012

10  Derogata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 24, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 17, comma 1, L. R. 18/2013

11  Derogata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 6, L. R. 27/2014

12  Derogata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 2 bis, L. R. 26/2005 nel testo modificato da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015

13  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 27, L. R. 31/2017

14  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

15  Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

16  Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022