Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 8

(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della struttura competente per materia, ovvero il titolare di posizione organizzativa, qualora la delega di attribuzioni dirigenziali riguardi l'intero procedimento.

(6)

2. Il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale è responsabile dei procedimenti non attribuiti ai Servizi della Direzione o Ente regionale cui è preposto, ovvero che rientrino nella competenza di più Servizi.

(1)

2 bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il responsabile unico del procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di servizi e forniture, è il soggetto competente ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero un dipendente dallo stesso individuato in possesso di adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato.

(2)(5)

2 ter. Nelle procedure di cui al comma 2 bis, il direttore della Centrale unica di committenza regionale è responsabile della fase di individuazione del contraente e dei contratti quadro stipulati.

(3)(4)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 14/2004

Comma 2 bis aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2014

Comma 2 ter aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2014

Parole aggiunte al comma 2 ter da art. 31, comma 1, L. R. 3/2016

Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 10, comma 11, L. R. 44/2017

Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 9/2018