Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 73

(Procedimenti in corso)

(1)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32 si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2)

3. Le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 4 e 6, si applicano anche alle domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 si applicano anche alle erogazioni disposte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

Articolo interpretato da art. 4, comma 81, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 23, L. R. 12/2006

Comma 2 interpretato da art. 18, comma 1, L. R. 11/2009