Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023
Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
Art. 62
(Responsabile del procedimento) (1)
1. Il responsabile del procedimento di accesso documentale di cui all'articolo 22 della legge 241/1990 è il Direttore della struttura competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il responsabile del procedimento di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 è il Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.
3. Il responsabile del procedimento di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 è il Direttore della struttura competente a detenere i dati, le informazioni e i documenti richiesti.
4. Sull'accesso agli atti dell'Avvocatura della Regione detenuti da altro ufficio, il responsabile del procedimento decide previo parere conforme dell'Avvocato della Regione.
Note:1 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 9/2018