Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023
Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
Art. 58
(Diritto di accesso) (1)
1. La trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa della Regione è garantita dal diritto di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), dal diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990, nonché da altre forme di accesso disciplinate dalla normativa vigente.
Note:1 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 9/2018