Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 56

(Rinuncia ai crediti)

(3)(4)(19)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare ai diritti di credito di importo non superiore a 100 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni.

2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito o dei ratei di cui all'articolo 52 qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai diritti di credito rappresentati contabilmente come partite di giro o operazioni per conto terzi e a quelli derivanti da assegnazioni vincolate per legge a scopi specifici.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010

Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 11/2011

Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 14, L. R. 27/2012

Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 65, L. R. 27/2012

Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 15, L. R. 23/2013

Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 15, L. R. 27/2014

10  Comma 1 sostituito da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015

11  Comma 2 sostituito da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015

12  Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 9, comma 9, L. R. 14/2016

13  Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

14  Parole aggiunte al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

15  Parole sostituite al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

16  Parole sostituite al comma 2 bis da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022

17  Comma 2 ter aggiunto da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022

18  Comma 2 quater aggiunto da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022

19  Articolo sostituito da art. 11, comma 4, L. R. 14/2023