Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 42

(Rendicontazione semplificata)

(4)(7)(8)(9)(11)(12)

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, le società partecipate con capitale prevalente della Regione o dagli enti regionali, presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

(1)(2)(3)(5)(6)(10)(13)

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

(14)

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 30, L. R. 23/2001

Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 42, L. R. 19/2004

Comma 1 sostituito da art. 1, comma 24, L. R. 21/2003

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 28, L. R. 30/2007

Comma 1 sostituito da art. 7, comma 28, L. R. 30/2007

Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 7, comma 29, L. R. 30/2007

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 6, L. R. 12/2009

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012

Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".

10  Parole sostituite al comma 1 da art. 50, comma 1, L. R. 19/2015

11  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 4, L. R. 8/2003 nel testo modificato da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015

12  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

13  Comma 1 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

14  Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022