Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 35

(Procedura automatica)

(1)

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l’attuazione degli interventi, un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L’incentivo è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili, ove previsto, sostenute successivamente alla presentazione della domanda o anche precedentemente alla stessa purché sostenute nel corso del relativo esercizio o dell’esercizio precedente.

(2)

2. Sono determinati previamente per tutti i beneficiari degli incentivi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'incentivo concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.

3. Per l'accesso agli incentivi l'interessato presenta una dichiarazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 241/1990, secondo lo schema e con le modalità pubblicati sul sito istituzionale della Regione, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

(3)

4. L’ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto dal comma 3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l’incentivo è concesso, secondo l’ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse disponibili.

(4)

5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato il diniego all'incentivo.

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022