Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 32 ter

(Variazioni soggettive)

(1)(2)(3)

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, indicati nelle modalità e criteri per l'applicazione del presente articolo nei regolamenti di attuazione;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

c) in caso di beneficiari aventi natura di impresa, è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui agli articoli 32 e 32 bis per il periodo residuo.

2. I regolamenti di settore possono prevedere le modalità e i criteri per l'applicazione del presente articolo.

3. Il presente articolo non si applica agli incentivi regionali concessi alle persone fisiche.

Note:

Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 3/2015

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 10/2022