Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 31

(Divieto generale di contribuzione)

(1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)

1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

(2)

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 72 bis, comma 4 ter, L. R. 12/2002

Parole aggiunte al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 14/2004

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 29, L. R. 1/2007

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 29 bis, L. R. 1/2007

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 4, L. R. 5/2012

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 59, L. R. 14/2012

Articolo interpretato da art. 12, comma 4, L. R. 14/2012

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 3 bis, L. R. 11/2013

10  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 5, L. R. 3/2015

11  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 33, L. R. 14/2016

12  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.