Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023
Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
Art. 31
(Divieto generale di contribuzione) (1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)
1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.
(2)
2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.
Note:1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 72 bis, comma 4 ter, L. R. 12/2002
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 14/2004
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 29, L. R. 1/2007
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 29 bis, L. R. 1/2007
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 4, L. R. 5/2012
7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 59, L. R. 14/2012
8 Articolo interpretato da art. 12, comma 4, L. R. 14/2012
9 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 3 bis, L. R. 11/2013
10 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 5, L. R. 3/2015
11 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 33, L. R. 14/2016
12 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.