Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 30

(Criteri e modalità di concessione)

(1)

1. I criteri e le modalità ai quali l’Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento o bando, qualora non siano già previsti dalla legge.

(2)

1 bis. Qualora sia prevista l'emanazione di un bando per la presentazione delle domande di incentivo, lo stesso definisce, in particolare, i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, i termini di durata dei vincoli di destinazione, ove previsti, e, ove possibile, le risorse disponibili.

(3)

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione.

(4)

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022