Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 22 sexies

(Partecipazione dell'Amministrazione regionale a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni)

(1)(2)(3)

1. Qualora l’Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti, la presenza a dette conferenze è coordinata dalla Direzione centrale individuata dalla Giunta regionale in ragione delle funzioni di coordinamento delle attività delle Direzioni centrali la quale verifica preliminarmente quali siano le strutture regionali coinvolte dalla conferenza di servizi.

(4)(5)

2. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti con un unico procedimento, il rappresentante unico regionale è il responsabile del procedimento regionale interessato, o suo delegato.

2 bis. I commi 1 e 2 si applicano anche alle conferenze di servizi convocate dall'Amministrazione regionale o dagli enti regionali di cui all'articolo 2.

(6)

3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette sia dall'amministrazione regionale sia da altre amministrazioni procedenti più procedimenti regionali, la Direzione centrale di cui al comma 1, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale, individua il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti. Alle conferenze di servizi possono prendere parte, su richiesta del rappresentante unico regionale, i funzionari delle strutture regionali coinvolte. Il rappresentante unico regionale ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi, chiede ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione il rilascio di intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati oggetto della conferenza. Il rappresentante unico regionale acquisisce ordinariamente tali atti in modalità asincrona, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.

(7)

3 bis. Nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai sensi del comma 3, il rappresentante unico regionale convoca una conferenza interna in modalità simultanea, definendo tempi e modalità di acquisizione degli atti. La convocazione della conferenza deve pervenire alle strutture interessate, almeno tre giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria. Alla conferenza partecipano i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati.

(8)

3 ter. La determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 3 bis:

a) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture partecipanti;

b) costituisce la posizione unitaria dell'Amministrazione regionale.

(9)

4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolti mediante un sistema informativo recante il censimento dei procedimenti regionali e delle relative strutture regionali competenti, che consenta il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori delle conferenze di servizi.

Note:

Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 14/2004

Articolo sostituito da art. 15, comma 2, lettera b), L. R. 13/2009

Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 9/2018 , a decorrere dalla data di adozione della delibera della Giunta regionale, come disposto dall'art. 13, c. 1 della L.R. 9/2018.

Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 15, comma 3, L. R. 13/2009

Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021

Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 8/2021

Comma 3 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 8/2021

Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021

Comma 3 ter aggiunto da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021