Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
CAPO II
 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 61

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 23, comma 1, L. R. 14/2004
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 23, comma 1, L. R. 14/2004
3 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 65
1. Il Bollettino ufficiale della Regione è lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.
3. Gli atti pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione hanno valore legale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a divulgare gratuitamente il Bollettino ufficiale della Regione e ogni altro documento che sia ritenuto opportuno, mediante strumenti informatici e telematici.
5. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. Fatti salvi i limiti e i divieti previsti dall'ordinamento, l'Amministrazione e gli enti regionali provvedono a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali, le cui modalità di pubblicazione sono disciplinate con apposito regolamento.
7. Il diritto di accesso documentale di cui all'articolo 22 della legge 241/1990 e il diritto di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, degli atti di cui sia consentito l'accesso.
Note:
1 Parole soppresse al comma 5 da art. 14, comma 18, L. R. 24/2009
2 Parole soppresse al comma 5 da art. 16, comma 3, L. R. 18/2011
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 5, L. R. 10/2012
4 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 66

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018