Art. 58
1. La trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa della Regione è garantita dal diritto di accesso civico ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), dal diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della
legge 241/1990, nonché da altre forme di accesso disciplinate dalla normativa vigente.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 59
1. Il diritto di accesso si esercita nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.
2.
Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 241/1990, in virtù del segreto professionale e al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra il difensore e l'Amministrazione regionale o l'ente regionale difeso, il diritto di accesso agli atti dell'Avvocatura della Regione è escluso per i seguenti documenti:
a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
b) atti processuali dell'Avvocatura della Regione, o dalla stessa comunque detenuti, e consulenze tecniche;
c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il diritto di accesso ai pareri resi dall' Avvocatura della Regione nell'esercizio della propria funzione di consulenza può essere differito fino all'adozione, da parte dell'ufficio competente, del provvedimento amministrativo cui la consulenza stessa è preordinata ovvero fino a quando vi sia interesse a garantirne la riservatezza.
4. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio regionale si esercita secondo le modalità stabilite dal Consiglio regionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 9/2018