Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
CAPO III
 RENDICONTAZIONE
Art. 41 bis
1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare nei casi previsti dai regolamenti o dai bandi la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:
a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
b) persona o società iscritta nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.
3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.
4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 4/2005
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 38, L. R. 11/2011
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
Art. 42
3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 30, L. R. 23/2001
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 42, L. R. 19/2004
3 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 24, L. R. 21/2003
4 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 28, L. R. 30/2007
5 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 28, L. R. 30/2007
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 7, comma 29, L. R. 30/2007
7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 6, L. R. 12/2009
8 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012
9 Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 50, comma 1, L. R. 19/2015
11 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 4, L. R. 8/2003 nel testo modificato da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015
12 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13 Comma 1 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
14 Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
Art. 43
1. I soggetti del terzo settore e gli enti religiosi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, presentano, a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 14/2004
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 20/2006
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 136, L. R. 1/2005 nel testo modificato da art. 6, comma 82, L. R. 1/2007
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 10, L. R. 18/2011
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 2, L. R. 5/2012
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012
7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 2, L. R. 23/2012
8 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 71, L. R. 23/2013
9 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 4, L. R. 8/2003 nel testo modificato da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 32, L. R. 14/2016
11 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 17, L. R. 31/2017
12 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13 Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 10/2022