Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
TITOLO II
 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA CONCESSIONE E
L'EROGAZIONE DI INCENTIVI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI,
SOVVENZIONI E BENEFICI DI QUALSIASI GENERE
CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 29
1. Il presente titolo disciplina in particolare i procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione e all'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati incentivi.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 5/2020
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 5, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 31
2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 72 bis, comma 4 ter, L. R. 12/2002
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 14/2004
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 29, L. R. 1/2007
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 29 bis, L. R. 1/2007
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 4, L. R. 5/2012
7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 59, L. R. 14/2012
8 Articolo interpretato da art. 12, comma 4, L. R. 14/2012
9 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 3 bis, L. R. 11/2013
10 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 5, L. R. 3/2015
11 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 33, L. R. 14/2016
12 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 32
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 30, L. R. 13/2002
2 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 6, L. R. 13/2002
3 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 6 bis, L. R. 19/2004
4 Articolo interpretato da art. 4, comma 81, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 23, L. R. 12/2006
5 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 5/2005
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 90, comma 1, L. R. 29/2005
7 Comma 1 interpretato da art. 4, comma 110, L. R. 22/2007
8 Comma 1 interpretato da art. 40, comma 1, L. R. 16/2008
9 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 32, L. R. 17/2008
10 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 44 bis, L. R. 17/2008, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016
11 Comma 1 interpretato da art. 18, comma 1, L. R. 11/2009
12 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 35, comma 3, L. R. 5/2012
13 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 5, L. R. 14/2012
14 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 5, L. R. 22/2012
15 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 101, L. R. 27/2012
16 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 407, L. R. 27/2012
17 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 9/2013
18 Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 10, comma 2, L. R. 9/2013
19 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8 bis, comma 1, L. R. 50/1993
20 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15 ter, comma 1, L. R. 3/1999
21 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 13/2014
22 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 28, L. R. 15/2014
23 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 18/2014
24 Comma 5 bis abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 3/2015
25 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 15, L. R. 20/2015
26 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 2, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
27 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
28 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 96, L. R. 14/2016
29 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
30 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
31 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
32 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
33 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
34 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
Art. 32 bis
2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.
4. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, fatte salve diverse disposizioni regolamentari di settore.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 3/2015
2 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 51, comma 1, L. R. 19/2015
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
Art. 33
3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.
4. I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 7, comma 24, L. R. 13/2002
3 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 9, comma 9, L. R. 23/2013
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
7 Comma 5 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
8 Comma 6 abrogato da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
CAPO II
 PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI
Art. 35
2. Sono determinati previamente per tutti i beneficiari degli incentivi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'incentivo concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.
3. Per l'accesso agli incentivi l'interessato presenta una dichiarazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 241/1990, secondo lo schema e con le modalità pubblicati sul sito istituzionale della Regione, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato il diniego all'incentivo.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
3 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
Art. 36
6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 74, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 72, L. R. 15/2005
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 74, L. R. 1/2005 nel testo modificato da art. 6, comma 72, L. R. 15/2005
4 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 49, L. R. 22/2007
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
7 Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
8 Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
9 Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
10 Parole soppresse al comma 5 da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
Art. 37
1. La procedura negoziale si applica ai progetti o programmi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui gli interventi siano rivolti a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente Enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali Enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico dell'Amministrazione o degli Enti regionali.
2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.
3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 36, comma 5. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, è condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.
4. L'atto di concessione degli incentivi può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.
5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto degli obiettivi specifici di ciascun intervento.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 38
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 39, comma 1, L. R. 4/2005
2 Comma 2 abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 18/2011
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
Art. 39
1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.
5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011
2 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 54, L. R. 12/2009
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 19 bis, L. R. 27/2014
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 27, L. R. 31/2017
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
7 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
8 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
9 Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
10 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
11 Parole soppresse al comma 4 da art. 10, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
12 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 26, comma 1, L. R. 10/2022
13 Vedi la disciplina transitoria del comma 2 bis, stabilita da art. 26, comma 1, L. R. 10/2022
Art. 40
1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all'articolo 39, e inoltre in forma di contributi per l'attività o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio, secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 23, comma 1 bis, L. R. 18/2004
2 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 2 ter, L. R. 26/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
3 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 15, comma 25 ter, L. R. 17/2008
4 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 14, comma 73 bis, L. R. 22/2010
5 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 15, comma 4, L. R. 22/2010
6 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 4, L. R. 14/2012
7 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 9, L. R. 14/2012
8 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 7, comma 32, L. R. 17/2008 nel testo modificato da art. 2, comma 120, lettera a), L. R. 14/2012
9 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 27, comma 4, L. R. 23/2012
10 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 24, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 17, comma 1, L. R. 18/2013
11 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 6, L. R. 27/2014
12 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 2 bis, L. R. 26/2005 nel testo modificato da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
13 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 27, L. R. 31/2017
14 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
16 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
CAPO III
 RENDICONTAZIONE
Art. 41 bis
1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare nei casi previsti dai regolamenti o dai bandi la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:
a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
b) persona o società iscritta nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.
3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.
4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 4/2005
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 38, L. R. 11/2011
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
Art. 42
3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 30, L. R. 23/2001
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 42, L. R. 19/2004
3 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 24, L. R. 21/2003
4 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 28, L. R. 30/2007
5 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 28, L. R. 30/2007
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 7, comma 29, L. R. 30/2007
7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 6, L. R. 12/2009
8 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012
9 Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 50, comma 1, L. R. 19/2015
11 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 4, L. R. 8/2003 nel testo modificato da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015
12 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13 Comma 1 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
14 Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
Art. 43
1. I soggetti del terzo settore e gli enti religiosi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, presentano, a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 14/2004
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 20/2006
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 136, L. R. 1/2005 nel testo modificato da art. 6, comma 82, L. R. 1/2007
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 10, L. R. 18/2011
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 2, L. R. 5/2012
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012
7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 2, L. R. 23/2012
8 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 71, L. R. 23/2013
9 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 4, L. R. 8/2003 nel testo modificato da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 32, L. R. 14/2016
11 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 17, L. R. 31/2017
12 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13 Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 10/2022