Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
Art. 49
3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimitā o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.
6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 21/2001
2 Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 5, comma 2, L. R. 21/2001
3 Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
4 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3 bis, comma 1, L. R. 74/1980
5 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 12, L. R. 18/2011
6 Comma 2 abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 3/2015
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 15, L. R. 20/2015
8 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
9 Parole soppresse al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
10 Comma 2 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
11 Parole sostituite al comma 4 da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
12 Parole soppresse al comma 5 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
13 Parole soppresse al comma 7 da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022