Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
Art. 43
1. I soggetti del terzo settore e gli enti religiosi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, presentano, a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 14/2004
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 20/2006
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 136, L. R. 1/2005 nel testo modificato da art. 6, comma 82, L. R. 1/2007
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 10, L. R. 18/2011
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 2, L. R. 5/2012
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012
7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 2, L. R. 23/2012
8 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 71, L. R. 23/2013
9 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 4, L. R. 8/2003 nel testo modificato da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 32, L. R. 14/2016
11 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 17, L. R. 31/2017
12 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13 Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 10/2022