1. Al fine di assicurare la corretta gestione dei procedimenti amministrativi e la conservazione dei relativi documenti, con regolamento si provvede a disciplinare le modalitą di protocollazione, conservazione e scarto dei documenti contenuti negli archivi del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, in conformitą a quanto disposto dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni.