Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
Art. 22
2. Ai sensi dell'articolo 14 quinquies, comma 7, della legge 241/1990, nei casi in cui l'amministrazione procedente sia la Regione o un ente locale del Friuli Venezia Giulia, le attribuzioni di cui all'articolo 14 quinquies, ogniqualvolta ricorrano i termini Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio dei Ministri sono riferite rispettivamente al Presidente della Regione, alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 3/2001
2 Comma 3 sostituito da art. 29, comma 2, L. R. 3/2001
3 Comma 5 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 3/2001
4 Comma 6 sostituito da art. 29, comma 4, L. R. 3/2001
5 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 14/2004
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 16/2008
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 55, comma 4, L. R. 42/1996 nel testo modificato da art. 221, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
8 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 9/2018