Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
Art. 1
2. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.
4. Nella legge di semplificazione prevista dall'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 (Semplifica FVG 2020), sono annualmente specificate misure di semplificazione connesse ai principi e alle finalità di cui alla presente legge.
5. Nell'attuazione degli obiettivi della presente legge è perseguita la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" attraverso la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità dell'azione amministrativa.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
2 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 9/2018
6 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 8/2021