Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 17, comma 1, L. R. 26/2001
2 Articolo 22 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 14/2004
3 Articolo 22 ter aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 14/2004
4 Articolo 22 quater aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 14/2004
5 Articolo 22 quinquies aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 14/2004
6 Articolo 22 sexies aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 14/2004
7 Articolo 38 bis aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 4/2005
8 Articolo 41 bis aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 4/2005
9 Derogata la disciplina della legge da art. 7, comma 28, L. R. 22/2007 nel testo modificato da art. 7, comma 47, L. R. 30/2007
10 Derogata la disciplina della legge da art. 5, comma 6 bis, L. R. 17/2008
11 Derogata la disciplina della legge da art. 3, comma 29, L. R. 24/2009
12 Articolo 14 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 26/2012
13 Articolo 16 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 26/2012
14 Articolo 27 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 26/2012
15 Articolo 32 bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 3/2015
16 Articolo 32 ter aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 3/2015
17 Articolo 57 bis aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 3/2015
18 Sostituita la rubrica del Titolo IV da art. 7, comma 1, L. R. 9/2018
19 Articolo 22 bis .1 aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 8/2021
20 Articolo 56 bis aggiunto da art. 11, comma 9, L. R. 16/2021
TITOLO I
 NORME GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
2. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.
4. Nella legge di semplificazione prevista dall'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 (Semplifica FVG 2020), sono annualmente specificate misure di semplificazione connesse ai principi e alle finalità di cui alla presente legge.
5. Nell'attuazione degli obiettivi della presente legge è perseguita la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" attraverso la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità dell'azione amministrativa.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
2 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 9/2018
6 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 8/2021
Art. 3
 (Obbligo di adozione del provvedimento)
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Comma 1 quater aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 5
1. Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale.
2. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni.
3. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni.
4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni.
6. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati sui siti web dell'Amministrazione regionale o degli Enti regionali.
7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui al presente articolo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 14/2004
2 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 26/2012
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 3, L. R. 26/2012
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 336, L. R. 27/2012
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 3, L. R. 5/2013 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 26/2012.
6 Comma 5 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 14/2004
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Parole aggiunte alla lettera a bis) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
5 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
6 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012
7 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012
8 Lettera g) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera g), L. R. 26/2012
9 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
CAPO II
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 8
 (Responsabile del procedimento)
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 14/2004
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2014
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2014
4 Parole aggiunte al comma 2 ter da art. 31, comma 1, L. R. 3/2016
5 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 10, comma 11, L. R. 44/2017
6 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
CAPO III
 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 14
1. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.
Note:
1 Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, L. R. 26/2012
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
3 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 8/2021
4 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 8/2021
5 Parole aggiunte alla lettera d bis) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 8/2021
6 Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 8/2021
7 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 8/2021
8 Lettera e ter) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 8/2021
Art. 14 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 26/2012
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 2, L. R. 26/2012
3 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 16 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 26/2012
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 14/2004
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
CAPO IV
 SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 19
2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.
3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.
4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.
5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 11, L. R. 8/1999 nel testo modificato da art. 72, comma 1, L. R. 7/2000
2 Parole aggiunte al comma 6 da art. 10, comma 1, L. R. 14/2004
3 Comma 7 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 14/2004
4 Comma 1 sostituito da art. 12, comma 57, lettera a), L. R. 11/2011
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 57, lettera b), L. R. 11/2011
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 81, comma 2, L. R. 3/2015
7 Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 7, L. R. 22/2020
Art. 20
1. L'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 11, L. R. 8/1999 nel testo modificato da art. 72, comma 1, L. R. 7/2000
2 Abrogati, a decorrere dal 26 marzo 2008, i commi 2 e 3 e l'ultimo periodo del comma 1, a seguito del disposto dell'art. 29, commi 1 e 2, del DPReg 20 marzo 2008, n. 086/Pres ("Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5" - B.U.R. S.O. n. 11 dd 25 marzo 2008), avente forza di legge secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 6, della L.R. 5/2007.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 1, L. R. 14/2002
2 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 14/2004
3 Articolo sostituito da art. 15, comma 2, lettera a), L. R. 13/2009
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 4, L. R. 3/2011
5 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22
2. Ai sensi dell'articolo 14 quinquies, comma 7, della legge 241/1990, nei casi in cui l'amministrazione procedente sia la Regione o un ente locale del Friuli Venezia Giulia, le attribuzioni di cui all'articolo 14 quinquies, ogniqualvolta ricorrano i termini Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio dei Ministri sono riferite rispettivamente al Presidente della Regione, alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 3/2001
2 Comma 3 sostituito da art. 29, comma 2, L. R. 3/2001
3 Comma 5 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 3/2001
4 Comma 6 sostituito da art. 29, comma 4, L. R. 3/2001
5 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 14/2004
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 16/2008
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 55, comma 4, L. R. 42/1996 nel testo modificato da art. 221, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
8 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 22 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 14/2004
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
6 Comma 6 sostituito da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 17/2010
7 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 bis 1
1. Il rappresentante unico regionale di cui all' articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990 , è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 8/2021
Art. 22 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 14/2004
2 Comma 1 sostituito da art. 27, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 27, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 1 ter aggiunto da art. 27, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010
5 Comma 4 sostituito da art. 27, comma 2, lettera c), L. R. 17/2010
6 Comma 8 sostituito da art. 27, comma 2, lettera d), L. R. 17/2010
7 Comma 9 sostituito da art. 27, comma 2, lettera e), L. R. 17/2010
8 Parole aggiunte al comma 6 da art. 54, comma 2, L. R. 19/2012
9 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 quater

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 14/2004
2 Comma 2 abrogato da art. 27, comma 3, lettera a), L. R. 17/2010
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 27, comma 3, lettera b), L. R. 17/2010
4 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 quinquies

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 14/2004
2 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 sexies
2. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti con un unico procedimento, il rappresentante unico regionale è il responsabile del procedimento regionale interessato, o suo delegato.
4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolti mediante un sistema informativo recante il censimento dei procedimenti regionali e delle relative strutture regionali competenti, che consenta il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori delle conferenze di servizi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 14/2004
2 Articolo sostituito da art. 15, comma 2, lettera b), L. R. 13/2009
3 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 9/2018 , a decorrere dalla data di adozione della delibera della Giunta regionale, come disposto dall'art. 13, c. 1 della L.R. 9/2018.
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 15, comma 3, L. R. 13/2009
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 8/2021
7 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 8/2021
8 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021
9 Comma 3 ter aggiunto da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 24
 (Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche)
2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'Amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'Amministrazione pubblica o di Enti o strutture pubblici dotati di qualificazione e di capacità tecnica equipollenti, da individuarsi con apposita legge regionale.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini.
5. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui ai commi 1 e 3, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie e dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 14/2004
2 Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
TITOLO II
 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA CONCESSIONE E
L'EROGAZIONE DI INCENTIVI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI,
SOVVENZIONI E BENEFICI DI QUALSIASI GENERE
CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 29
1. Il presente titolo disciplina in particolare i procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione e all'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati incentivi.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 5/2020
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 5, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 31
2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 72 bis, comma 4 ter, L. R. 12/2002
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 14/2004
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 29, L. R. 1/2007
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 29 bis, L. R. 1/2007
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 4, L. R. 5/2012
7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 59, L. R. 14/2012
8 Articolo interpretato da art. 12, comma 4, L. R. 14/2012
9 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 3 bis, L. R. 11/2013
10 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 5, L. R. 3/2015
11 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 33, L. R. 14/2016
12 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 32
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 30, L. R. 13/2002
2 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 6, L. R. 13/2002
3 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 6 bis, L. R. 19/2004
4 Articolo interpretato da art. 4, comma 81, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 23, L. R. 12/2006
5 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 5/2005
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 90, comma 1, L. R. 29/2005
7 Comma 1 interpretato da art. 4, comma 110, L. R. 22/2007
8 Comma 1 interpretato da art. 40, comma 1, L. R. 16/2008
9 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 32, L. R. 17/2008
10 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 44 bis, L. R. 17/2008, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016
11 Comma 1 interpretato da art. 18, comma 1, L. R. 11/2009
12 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 35, comma 3, L. R. 5/2012
13 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 5, L. R. 14/2012
14 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 5, L. R. 22/2012
15 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 101, L. R. 27/2012
16 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 407, L. R. 27/2012
17 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 9/2013
18 Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 10, comma 2, L. R. 9/2013
19 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8 bis, comma 1, L. R. 50/1993
20 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15 ter, comma 1, L. R. 3/1999
21 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 13/2014
22 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 28, L. R. 15/2014
23 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 18/2014
24 Comma 5 bis abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 3/2015
25 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 15, L. R. 20/2015
26 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 2, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
27 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
28 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 96, L. R. 14/2016
29 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
30 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
31 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
32 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
33 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
34 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
Art. 32 bis
2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.
4. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, fatte salve diverse disposizioni regolamentari di settore.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 3/2015
2 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 51, comma 1, L. R. 19/2015
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
Art. 33
3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.
4. I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 7, comma 24, L. R. 13/2002
3 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 9, comma 9, L. R. 23/2013
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
7 Comma 5 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
8 Comma 6 abrogato da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
CAPO II
 PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI
Art. 35
2. Sono determinati previamente per tutti i beneficiari degli incentivi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'incentivo concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.
3. Per l'accesso agli incentivi l'interessato presenta una dichiarazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 241/1990, secondo lo schema e con le modalità pubblicati sul sito istituzionale della Regione, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato il diniego all'incentivo.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
3 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
Art. 36
6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 74, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 72, L. R. 15/2005
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 74, L. R. 1/2005 nel testo modificato da art. 6, comma 72, L. R. 15/2005
4 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 49, L. R. 22/2007
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
7 Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
8 Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
9 Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
10 Parole soppresse al comma 5 da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
Art. 37
1. La procedura negoziale si applica ai progetti o programmi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui gli interventi siano rivolti a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente Enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali Enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico dell'Amministrazione o degli Enti regionali.
2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.
3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 36, comma 5. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, è condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.
4. L'atto di concessione degli incentivi può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.
5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto degli obiettivi specifici di ciascun intervento.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 38
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 39, comma 1, L. R. 4/2005
2 Comma 2 abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 18/2011
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
Art. 39
1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.
5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011
2 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 54, L. R. 12/2009
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 19 bis, L. R. 27/2014
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 27, L. R. 31/2017
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
7 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
8 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
9 Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
10 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
11 Parole soppresse al comma 4 da art. 10, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
12 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 26, comma 1, L. R. 10/2022
13 Vedi la disciplina transitoria del comma 2 bis, stabilita da art. 26, comma 1, L. R. 10/2022
Art. 40
1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all'articolo 39, e inoltre in forma di contributi per l'attività o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio, secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 23, comma 1 bis, L. R. 18/2004
2 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 2 ter, L. R. 26/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
3 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 15, comma 25 ter, L. R. 17/2008
4 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 14, comma 73 bis, L. R. 22/2010
5 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 15, comma 4, L. R. 22/2010
6 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 4, L. R. 14/2012
7 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 9, L. R. 14/2012
8 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 7, comma 32, L. R. 17/2008 nel testo modificato da art. 2, comma 120, lettera a), L. R. 14/2012
9 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 27, comma 4, L. R. 23/2012
10 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 24, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 17, comma 1, L. R. 18/2013
11 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 6, L. R. 27/2014
12 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 2 bis, L. R. 26/2005 nel testo modificato da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
13 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 27, L. R. 31/2017
14 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
16 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
CAPO III
 RENDICONTAZIONE
Art. 41 bis
1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare nei casi previsti dai regolamenti o dai bandi la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:
a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
b) persona o società iscritta nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.
3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.
4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 4/2005
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 38, L. R. 11/2011
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
Art. 42
3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 30, L. R. 23/2001
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 42, L. R. 19/2004
3 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 24, L. R. 21/2003
4 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 28, L. R. 30/2007
5 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 28, L. R. 30/2007
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 7, comma 29, L. R. 30/2007
7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 6, L. R. 12/2009
8 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012
9 Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 50, comma 1, L. R. 19/2015
11 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 4, L. R. 8/2003 nel testo modificato da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015
12 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13 Comma 1 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
14 Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
Art. 43
1. I soggetti del terzo settore e gli enti religiosi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, presentano, a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 14/2004
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 20/2006
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 136, L. R. 1/2005 nel testo modificato da art. 6, comma 82, L. R. 1/2007
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 10, L. R. 18/2011
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 2, L. R. 5/2012
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012
7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 2, L. R. 23/2012
8 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 71, L. R. 23/2013
9 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 4, L. R. 8/2003 nel testo modificato da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 32, L. R. 14/2016
11 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 17, L. R. 31/2017
12 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13 Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 10/2022
TITOLO III
 CONTROLLI, SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI E ALTRE FATTISPECIE
IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE
CAPO I
 CONTROLLI
CAPO II
 SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI, REVOCA E RESTITUZIONE DEGLI
INCENTIVI
Art. 47
 (Sospensione dell'erogazione di incentivi)
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a sospendere l'erogazione di incentivi, qualora abbiano notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.
2. La sospensione della erogazione è disposta, per un periodo non superiore ad un anno, con decreto, debitamente motivato, del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo.
3. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono ad inviare immediatamente copia del decreto previsto dal comma 2 al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.
4. Scaduto il termine di cui al comma 2, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la sospensione, l'incentivo è revocato, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.
5. In casi eccezionali, l'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a concedere una proroga al termine previsto dal comma 2, per un periodo di tempo non superiore ad un ulteriore anno.
6. Qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, l'Amministrazione e gli Enti regionali possono disporre la sospensione dell'erogazione di incentivi sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. Tale disposizione si applica anche in caso di esecuzioni immobiliari.
Art. 48
1. Le procedure concorsuali non sono causa di revoca degli incentivi regionali erogati, salvo quanto previsto dal comma 6.
2. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria di incentivi regionali concessi e non ancora erogati o solo parzialmente erogati sia sottoposta a procedura concorsuale, ovvero in caso di notizia di fatti che possono portare all'apertura di tali procedure, l'erogazione dell'incentivo è sospesa, in via cautelare, per un periodo di tempo non superiore a un anno, prorogabile per un periodo di tempo non superiore a un ulteriore anno.
3. La sospensione dell'erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo che ne dà notizia al beneficiario. In caso di contributi pluriennali, copia del decreto è immediatamente inviata al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2 gli incentivi possono essere confermati, anche in capo a soggetti diversi dall'originario beneficiario, a condizione che l'attività prosegua mantenendo anche parzialmente l'occupazione e che siano rispettati i vincoli posti a carico del beneficiario originario.
5. Nel caso di cui al comma 4 l'organo competente autorizza il tesoriere a effettuare i pagamenti dovuti.
6. Entro il termine di cui al comma 2, qualora si accerti il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4, gli incentivi sono revocati solo per la parte non erogata; gli incentivi sono revocati anche per la parte erogata in caso di mancato perseguimento dell'interesse pubblico perseguito.
7. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 38, comma 1, L. R. 3/2015
Art. 49
3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.
6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 21/2001
2 Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 5, comma 2, L. R. 21/2001
3 Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
4 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3 bis, comma 1, L. R. 74/1980
5 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 12, L. R. 18/2011
6 Comma 2 abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 3/2015
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 15, L. R. 20/2015
8 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
9 Parole soppresse al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
10 Comma 2 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
11 Parole sostituite al comma 4 da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
12 Parole soppresse al comma 5 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
13 Parole soppresse al comma 7 da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
Art. 50
 (Recupero dei crediti)
1. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo provvede agli adempimenti istruttori necessari al recupero delle somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali.
2. Per il recupero delle somme dovute di importo inferiore a 30.000 euro, in caso di revoca o decadenza di contributi pubblici, incentivi, agevolazioni e altri finanziamenti in conto capitale, per difetto dei requisiti o delle condizioni giustificanti la permanenza del beneficio ovvero per inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti da leggi o regolamenti che non comportino valutazioni discrezionali, la Direzione centrale che ha concesso il contributo provvede, con l’ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), ad accertare il credito in restituzione calcolato nella misura di legge, con riscossione a mezzo iscrizione a ruolo mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate - Riscossione o secondo altre modalità di riscossione definite dalla vigente normativa statale.
3. Le somme delle quali i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria abbiano indebitamente fruito, a seguito di revoca dell'incentivo nei confronti del beneficiario, sono recuperate maggiorate degli interessi, anche mediante riconoscimento di valuta.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 5, L. R. 44/2017 . La disposizione ha effetto decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 44/2017, come stabilito all'art. 1, c. 6, L.R. 44/2017.
3 Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 10/2022
Art. 52
3. In caso di comprovato peggioramento da parte del soggetto debitore della situazione di cui ai commi 1 e 2, gli uffici competenti all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 possono concedere una proroga, su richiesta del soggetto debitore, per un ulteriore periodo massimo di sessanta mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.
5. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti di soggetti che alla data di presentazione della domanda ovvero nel corso del periodo di rateizzazione risultino decaduti dal beneficio della rateizzazione di cui al presente articolo per crediti diversi nei confronti dell'Amministrazione regionale.
6. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 6.
8. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.
9. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche leggi di settore, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate e in materia di edilizia residenziale pubblica.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010
6 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 36, comma 4, L. R. 13/2014
7 Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 3/2015
8 Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
9 Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
Art. 53
 (Anticipazioni)
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
CAPO III
 CREDITI
Art. 55
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 14/2004
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5 Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
6 Comma 3 abrogato da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
7 Comma 4 abrogato da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
Art. 56
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare ai diritti di credito di importo non superiore a 100 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni.
2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito o dei ratei di cui all'articolo 52 qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai diritti di credito rappresentati contabilmente come partite di giro o operazioni per conto terzi e a quelli derivanti da assegnazioni vincolate per legge a scopi specifici.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
3 Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 11/2011
6 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 14, L. R. 27/2012
7 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 65, L. R. 27/2012
8 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 15, L. R. 23/2013
9 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 15, L. R. 27/2014
10 Comma 1 sostituito da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015
11 Comma 2 sostituito da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015
12 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 9, comma 9, L. R. 14/2016
13 Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
14 Parole aggiunte al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
15 Parole sostituite al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
16 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
17 Comma 2 ter aggiunto da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
18 Comma 2 quater aggiunto da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
19 Articolo sostituito da art. 11, comma 4, L. R. 14/2023
Art. 56 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 11, comma 9, L. R. 16/2021
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
Art. 57 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 3/2015
2 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 10/2022
TITOLO IV
 DIRITTO DI ACCESSO
CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 58
1. La trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa della Regione è garantita dal diritto di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), dal diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990, nonché da altre forme di accesso disciplinate dalla normativa vigente.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 9/2018
CAPO II
 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 61

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 23, comma 1, L. R. 14/2004
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 23, comma 1, L. R. 14/2004
3 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 65
1. Il Bollettino ufficiale della Regione è lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.
3. Gli atti pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione hanno valore legale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a divulgare gratuitamente il Bollettino ufficiale della Regione e ogni altro documento che sia ritenuto opportuno, mediante strumenti informatici e telematici.
5. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. Fatti salvi i limiti e i divieti previsti dall'ordinamento, l'Amministrazione e gli enti regionali provvedono a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali, le cui modalità di pubblicazione sono disciplinate con apposito regolamento.
7. Il diritto di accesso documentale di cui all'articolo 22 della legge 241/1990 e il diritto di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, degli atti di cui sia consentito l'accesso.
Note:
1 Parole soppresse al comma 5 da art. 14, comma 18, L. R. 24/2009
2 Parole soppresse al comma 5 da art. 16, comma 3, L. R. 18/2011
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 5, L. R. 10/2012
4 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 66

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
TITOLO V
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 71

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
Art. 72

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 75
 (Abrogazioni)
2. Rimangono confermate le abrogazioni, le modificazioni, le integrazioni e le interpretazioni di disposizioni legislative regionali disposte dalle leggi regionali di cui al comma 1.
3. Rimangono confermati i criteri e le modalità determinati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992, sino alla loro nuova determinazione in applicazione dell'articolo 30. Sono altresì confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e disposizioni regionali di cui al comma 1.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 76
 (Testo notiziale)
1. Nel testo notiziale della presente legge, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, sono riportati, per ciascun articolo, gli estremi delle eventuali disposizioni di leggi regionali abrogate dall'articolo 75 e riprodotte, in tutto o in parte, nell'articolo annotato.
Art. 77
 (Norme finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 158 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
2. La disposizione di cui all'articolo 173, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, si intende come riferita alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 3, della presente legge, i cui relativi oneri fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1477 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 3, affluiscono all'unità previsionale di base 3.7.720 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1165 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 33, comma 6, e 62, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1454 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
5. Gli oneri relativi alla realizzazione della banca dati di cui all'articolo 38, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 180 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
6. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 63, comma 5, affluiscono all'unità previsionale di base 3.1.897 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 705 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 65, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1466 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi. La denominazione del capitolo 1466 è così integrata: dopo la parola <<regione>> è inserita la locuzione <<e di ogni altro documento di cui sia ritenuta opportuna la diffusione>>.