Art. 57
(Disposizioni concernenti incentivi erogati per il recupero
statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi
tellurici)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito di importo non superiore a 2.000 euro, derivanti dalla concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'erogazione di somme a titolo di corrispettivo, onorario, rimborso spese e ad ogni altro titolo diverso dall'incentivo in applicazione delle leggi regionali citate.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2 Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 71, comma 1, L. R. 9/2019