Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023
Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilitą regionale, di diritto allo studio, di pari opportunitą tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanitą, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.
Art. 33
( ABROGATO )
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 71, L. R. 30/2007
2 Comma 3 abrogato da art. 7, comma 71, L. R. 30/2007
3 Comma 4 sostituito da art. 7, comma 71, L. R. 30/2007
4 Comma 5 sostituito da art. 7, comma 71, L. R. 30/2007
5 Articolo abrogato da art. 14, comma 57, lettera b), L. R. 22/2010