Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Gestione ed esercizio dell'attivitā venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia.
Sezione II
 Norme transitorie e finanziarie
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 10 bis aggiunto da art. 11, comma 4, L. R. 13/2000
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 31, L. R. 18/2000
3 Parole aggiunte al comma 10 da art. 7, comma 134, L. R. 4/2001
4 Parole sostituite al comma 10 da art. 7, comma 134, L. R. 4/2001
5 Parole aggiunte al comma 10 bis da art. 7, comma 135, L. R. 4/2001
6 Parole sostituite al comma 10 bis da art. 7, comma 135, L. R. 4/2001
7 Parole sostituite al comma 11 da art. 7, comma 134, L. R. 4/2001
8 Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 8, comma 72, L. R. 4/2001
9 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 2, comma 5, L. R. 20/2001
10 Comma 7 sostituito da art. 14, comma 19, L. R. 10/2003
11 Comma 15 bis aggiunto da art. 14, comma 19, L. R. 10/2003
12 Comma 7 sostituito da art. 6, comma 35, L. R. 1/2004
13 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 6, comma 36, L. R. 1/2004, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 27, comma 6, L. R. 18/2004
14 Comma 6 interpretato da art. 27, comma 7, L. R. 18/2004
15 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 11, comma 5, L. R. 13/2000
2 Comma 01 aggiunto da art. 14, comma 20, L. R. 10/2003
3 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 43
 (Abrogazioni e modifiche)
6. All'articolo 7, primo comma, della legge regionale 56/1986, le parole << Nelle zone di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da traccia >> sono sostituite dalla parole << Ogni Riserva di caccia deve destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, che >>.
7. All'articolo 7, quinto comma, della legge regionale 56/1986, dopo le parole << Direttore di Riserva >> sono aggiunte le parole << per periodi non superiori a quindici giorni, sentito il Distretto venatorio competente >>.
8. All'articolo 7, sesto comma, della legge regionale 56/1986, le parole << da parte di apposite Commissioni costituite dai Comitati provinciali della caccia >> sono sostituite dalle parole << in conformitā ai provvedimenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 >>.
9. All'articolo 7, commi settimo e ottavo, della legge regionale 56/1986, le parole << dell'Organo gestore riserve >> sono sostitute dalle parole << dei Distretti venatori competenti per territorio >>.
15. All'articolo 6, comma 3, della legge regionale 14/1987, le parole << Comitato regionale della caccia >> sono sostituite dalle parole << Comitato faunistico-venatorio regionale >>.
23. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 21/1993, le parole << al Comitato provinciale della caccia >> sono sostituite dalle parole << all'Amministrazione provinciale >>.
24. All'articolo 14, comma 2, della legge regionale 21/1993, le parole << del Comitato provinciale della caccia >> sono sostituite dalle parole << dell'Amministrazione provinciale >>.
25. All'articolo 16, comma 1, della legge regionale 21/1993, dopo la parola << vigilanza >> č aggiunta la parola << venatoria >> e le parole << Organo Gestore Riserve >> sono sostituite dalla parole << Amministrazione regionale >>.
26. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << , sentito il Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984, >> sono abrogate.
27. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984, e l'Organo gestore riserve >> sono sostituite dalle parole << Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale >>.
28. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << e coordinati dagli osservatori faunistici competenti per territorio >> sono sostituite dalle parole << , sentito l'Istituto faunistico regionale >>.
29. All'articolo 12, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, alle condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento regionale approvato con DPGR 8 gennaio 1990, n. 08/Pres., per l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da traccia >> sono sostituite dalle parole << destinate all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia >>.
30. All'articolo 12, comma 5, della legge regionale 24/1996, le parole << dell'Organo gestore riserve >> sono sostituite dalle parole << dei Distretti venatori >>.
31. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << l'Organo gestore riserve >> sono sostituite dalle parole << il Distretto venatorio competente >>.
32. All'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale 24/1996, la parola << regionale >> č sostituita dalla parola << provinciale >>.
33. All'articolo 21, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << i Comitati provinciali della caccia gestiscono, tramite gli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984, >> sono sostituite dalle parole << le Province istituiscono e gestiscono >>.
34. All'articolo 21, comma 2, della legge regionale 24/1996, le parole << i Comitati provinciali della caccia >> sono sostituite dalle parole << le Amministrazioni provinciali >>.
35. All'articolo 24, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << , predisposta dal responsabile dell'osservatorio faunistico competente per territorio >> sono abrogate.
36. All'articolo 36, comma 5, della legge regionale 42/1996, dopo le parole << ovvero dei soci, >> sono aggiunte le parole << con prioritā ai residenti da almeno cinque anni, >>.
Note:
1 Comma 17 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2 Comma 1 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
3 Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
4 Comma 3 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
5 Comma 4 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
6 Comma 5 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
7 Comma 12 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
8 Comma 13 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
9 Comma 14 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
10 Comma 16 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
11 Comma 37 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
12 Comma 10 abrogato da art. 150, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
13 Comma 22 abrogato da art. 11, comma 10, L. R. 13/2000 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, L.R. 21/1993.
14 Comma 18 abrogato da art. 146, comma 1, L. R. 17/2010 , a seguito dell'abrogazione della L.R.29/1993, a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008.
15 Comma 19 abrogato da art. 146, comma 1, L. R. 17/2010 , a seguito dell'abrogazione della L.R.29/1993, a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008.
16 Comma 20 abrogato da art. 146, comma 1, L. R. 17/2010 , a seguito dell'abrogazione della L.R.29/1993, a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008.
17 Comma 21 abrogato da art. 146, comma 1, L. R. 17/2010 , a seguito dell'abrogazione della L.R.29/1993, a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008.
18 Il Regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008 č stato emanato con DPReg. 308/2011 (B.U.R.4/1/2012, n.1).
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.