Art. 2
(Esclusione delle offerte anormalmente basse negli appalti
pubblici dei servizi di importo inferiore a 200.000 EURO)
1. In attesa dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in maniera completa ed organica gli appalti di servizi, il cui valore di stima sia inferiore a 200.000 euro, IVA esclusa, negli appalti pubblici dei servizi vengono escluse le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione.
2. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto dell'offerta o, in caso di paritā, delle offerte che presentino il ribasso percentualmente maggiore, che, come tali, non verranno conteggiate ai fini della media stessa.
3. La procedura di esclusione di cui al comma 2 non č esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a tre.