Legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2016

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 3
1. Gli Istituti autonomi per le case popolari di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e Alto Friuli, di seguito denominati IACP, sono trasformati in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito denominate ATER.
2. Le ATER sono enti pubblici economici aventi personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, sono dotate di un proprio statuto e sottoposte alla vigilanza della Regione. Alle ATER si applica la normativa generale in materia di società per azioni in quanto compatibile.
3. Le ATER, in materia di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del territorio regionale, mantengono la competenza sul territorio delle corrispondenti circoscrizioni elettorali regionali.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
2 Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.
3 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.