Art. 7
(Personale degli Istituti autonomi per le case popolari)
1. In attesa dell'attuazione del processo di riforma degli Istituti autonomi per le case popolari della regione Friuli-Venezia Giulia, al personale dipendente dai medesimi continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1999, senza soluzione di continuità, i contratti collettivi del comparto Regioni - Autonomie locali già applicati per il quadriennio 1994-1997.
2. Al personale di cui al comma 1 sono attribuiti acconti sui futuri miglioramenti contrattuali derivanti dal nuovo assetto degli Istituti, nella stessa misura e con le medesime decorrenze di quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva per il personale degli Enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'
articolo 128, comma 6, della legge regionale 13/1998.