Legge regionale 05 luglio 1999, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2007

Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, modifiche alle leggi regionali 75/1982 e 13/1998, in materia di edilizia residenziale pubblica, alla legge regionale 3/1998, in materia di alloggi di proprietà regionale, alla legge regionale 52/1991, in materia di urbanistica, nonché norme in materia di personale degli Istituti autonomi case popolari.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 5
 (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 3/1998, in
materia di alloggi di proprietà regionale destinati a
particolari categorie)
1. All'articolo 21, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come modificato dall'articolo 65, comma 9, della legge regionale 9/1999, le parole << dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle parole << dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 >>.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.