Legge regionale 15 febbraio 1999 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).

Art. 6

(Riordino del finanziamento di interventi nel settore dellacultura, dell'istruzionee della formazione professionale)

(44)

1.

( ABROGATO )

(67)

2.

( ABROGATO )

(68)

3.

( ABROGATO )

(69)

4.

( ABROGATO )

(3)(5)(27)(46)(53)(58)

4 bis.

( ABROGATO )

(28)(59)

5.

( ABROGATO )

(6)(7)(33)(34)(45)(60)

6.

( ABROGATO )

(21)(61)

7.

( ABROGATO )

(22)(23)(29)

8.

( ABROGATO )

(54)(62)

9.

( ABROGATO )

(30)(31)(40)(52)(55)(56)(57)(63)

10.

( ABROGATO )

(8)(64)

10 bis.

( ABROGATO )

(25)(65)

11.

( ABROGATO )

(49)(51)(66)

12.

( ABROGATO )

(9)

13.

( ABROGATO )

(10)

14.

( ABROGATO )

(4)(11)

15.

( ABROGATO )

(12)

16.

( ABROGATO )

(13)

17.

( ABROGATO )

(14)

18.

( ABROGATO )

(15)

19.

( ABROGATO )

(16)

20. Sono abrogati i commi 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15 e 17 dell'articolo 17 della legge regionale 3/1998, nonché il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997, come sostituito dall'articolo 17, comma 11, della legge regionale 3/1998.

21. Sono abrogati l'articolo 40 della legge regionale 29/1996 e il comma 18 dell'articolo 16 della legge regionale 3/1998.

22. Sono abrogati i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47.

23. Sono abrogati i commi 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dell'articolo 34 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1.

24. È abrogato il comma 17 dell'articolo 41 della legge regionale 9/1996.

25. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.450 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.150 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5387 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

26. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5378 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

27. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

28. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

29. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.020 milioni, suddivisa in ragione di lire 340 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

30. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

31. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

32. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i precitati capitoli 5220, 5363, 5368, 5378, 5387, 5399 e 5406 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

33.

( ABROGATO )

(70)

34.

( ABROGATO )

(71)

35.

( ABROGATO )

(72)

36. Nell'ambito degli interventi per la conservazione e lo sviluppo della lingua e cultura friulana ed in particolare per ricostruire e testimoniare la vita, la cultura materiale, le relazioni tra le attività tradizionali e l'ambiente del mondo rurale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti e associazioni senza fini di lucro contributi annui a titolo di concorso per le attività di animazione attuate a supporto dei musei. Nell'ambito delle stesse sono da comprendersi anche le attività di normale mantenimento delle dotazioni annesse alla struttura espositiva e quelle relative alla proposizione ai visitatori. Per le associazioni senza fini di lucro il contributo è concesso nella misura del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

(17)(24)

37. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 36 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredata di una relazione illustrativa del programma di attività e del relativo preventivo di spesa. Per l'anno 1999 la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I beneficiari rendicontano l'utilizzo del contributo concesso entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 23/1997.

38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

39. Allo scopo di promuovere la conservazione e la diffusione della conoscenza del patrimonio storico ed etnografico della cultura istro-veneta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Trieste un contributo straordinario di complessive lire 1.000 milioni nel biennio 1999-2000, da utilizzare, anche attraverso la collaborazione con enti locali, associazioni ed organismi culturali, per la realizzazione di un progetto speciale di tutela e valorizzazione permanente delle testimonianze del patrimonio medesimo.

40. Per la realizzazione di progetti mirati di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di complessive lire 200 milioni nel biennio 1999-2000, fino al 90 per cento della spesa ammissibile, a enti locali e ad associazioni e organismi culturali senza fine di lucro che promuovano specifiche iniziative di ricerca, didattiche, di produzione editoriale e di audiovisivi, di divulgazione culturale e di spettacolo.

41. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 39 e 40 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate di una relazione illustrativa analitica degli interventi progettati e dei risultati attesi e del relativo preventivo di massima della spesa, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo ne fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

41 bis. A decorrere dall'anno 2000 il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui al comma 40 è fissato al 31 gennaio.

(18)

42. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio di previsione per il 1999.

43. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio di previsione per il 1999.

44.

( ABROGATO )

(19)

45. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa complessiva di lire 390 milioni, suddivisa in ragione di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

46. L'articolo 97 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è abrogato. L'autorizzazione di spesa disposta per l'anno 1998 dall'articolo 23, comma 16, della legge regionale 10/1997, per le finalità previste dall'articolo 97, comma 1, della legge regionale 5/1994, può essere destinata anche a copertura degli oneri sostenuti dal Centro ricerche archiviazione fotografica per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

47. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 31, come sostituito dall'articolo 15, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, e da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33, dopo la lettera g ter) è aggiunta la seguente lettera:

<< g quater) Circolo di studi politico sociali "Ercole Miani" di Trieste. >>.

48. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera g quater), della legge regionale 31/1975, come inserita dal comma 47, è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 milioni, suddivisa in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

49.

( ABROGATO )

(73)

50.

( ABROGATO )

(74)

51.

( ABROGATO )

(75)

52.

( ABROGATO )

(76)

53.

( ABROGATO )

(50)(77)

54.

( ABROGATO )

(78)

55. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i capitoli 5229, 5372, 5373, 5405, 5541, 5547, 5548 e 5553 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

56. Sono abrogati l'articolo 11, primo comma, lettera a bis), della legge regionale 68/1981, come aggiunta dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e integrata dall'articolo 90, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992 n. 30, l'articolo 36, commi da 2 a 16, della legge regionale 4/1992, l'articolo 90, comma 2, della legge regionale 30/1992 e l'articolo 41 della legge regionale 29/1996.

(1)

57. All'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73, l'elenco degli enti ed istituzioni individuati quali istituti che svolgono attività di ricerca e documentazione riguardanti la storia contemporanea del Friuli-Venezia Giulia è integrato con l'aggiunta del seguente:

<< - Istituto di Storia Sociale e Religiosa di Gorizia. >>.

58. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

59. L'articolo 4 della legge regionale 73/1982 è abrogato.

60. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 49, primo comma, della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, come sostituito dall'articolo 38 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cineteca del Friuli un contributo speciale, a integrazione del finanziamento ordinario previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge regionale 3/1998, per sostenere l'attività svolta dall'associazione per la raccolta, la catalogazione e il restauro di documenti appartenenti al patrimonio filmico ed audiovisivo concernente la storia della regione.

61. Il contributo di cui al comma 60 è concesso in un'unica soluzione e in via anticipata, sulla base della presentazione di un << programma specifico di sviluppo dei servizi cinetecari di interesse regionale >>, approvato dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura. Le modalità e i termini di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.

62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

63. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui ai commi 60 e 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad altre associazioni culturali legalmente riconosciute, operanti nel settore della gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

64. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5349 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

65. È abrogato l'articolo 41 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47.

66.

( ABROGATO )

(26)

67. Nel quadro delle iniziative promosse dal Comune di Gorizia per la celebrazione della ricorrenza del millenario della fondazione della città, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alla realizzazione di un programma straordinario di opere di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici pubblici destinati a finalità scientifiche e culturali e di interventi infrastrutturali rivolti a favorire l'accesso diretto al Borgo Castello dal centro urbano.

(20)(32)

68. A sollievo degli oneri per il finanziamento degli interventi di cui al comma 67, è autorizzata la concessione al Comune di Gorizia di contributi decennali. A tal fine sono autorizzati due limiti d'impegno decennali di lire 500 milioni annui, a decorrere rispettivamente dall'anno 2000 e dall'anno 2001, con l'onere di lire 1.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni medesimi a carico del capitolo 5181 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2010 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

69. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 68, in merito al programma complessivo degli interventi, è disposta sentita la competente Commissione consiliare.

70. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1996, n. 37, allo scopo di assicurare il completamento funzionale degli interventi di restauro di immobili di interesse storico-artistico compresi nel programma già avviato ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 9/1996, in attuazione della legge 14 marzo 1968, n. 292, è autorizzato, a decorrere dal 1999, un limite di impegno ventennale di lire 200 milioni annui con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2018 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

71. Nell'ambito delle finalità indicate dall'articolo 50, secondo comma, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come da ultimo modificato dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere all'acquisizione diretta dei beni culturali di valore artistico e storico appartenenti al patrimonio del << Lloyd triestino di navigazione Spa >>, in considerazione del loro eccezionale interesse per la regione e ai fini di assicurarne la conservazione unitaria nell'ambito della regione stessa.

72. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

73.

( ABROGATO )

(79)

74. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 11/1969, come da ultimo sostituito dal comma 73, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.400 milioni suddivisa in ragione di lire 2.800 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5128 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

75. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 11/1969, come da ultimo sostituito dal comma 73, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.600 milioni suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5129 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

76. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i capitoli 5128 e 5129 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

77. Ai fini dello snellimento delle procedure di verifica contabile della documentazione già presentata dagli enti di cui all'articolo 15 della legge regionale 11/1969, a rendiconto dell'impiego dei contributi concessi ai medesimi fino al 1997, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare le medesime modalità previste dalle norme degli articoli 7 e 8 della legge regionale 23/1997.

78.

( ABROGATO )

(41)

79.

( ABROGATO )

(42)

80.

( ABROGATO )

(2)(43)

81. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

82. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/1992, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un contributo decennale a sollievo degli oneri di ammortamento relativi ai mutui stipulati per opere di ristrutturazione e adeguamento a norma del proprio Teatro comunale.

83. Per le finalità previste dal comma 82 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 100 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 5460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

84. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/1992, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Casarsa della Delizia un contributo decennale a sollievo degli oneri di ammortamento relativi ai mutui stipulati per opere di completamento e adeguamento a norma del proprio Teatro comunale.

85. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 150 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 300 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 5461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento degli investimenti per opere di ristrutturazione e di adeguamento alle norme di sicurezza della sede del Conservatorio di musica << G. Tartini >> di Trieste, mediante la concessione alla Provincia di Trieste di un contributo straordinario. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 23/1997.

87. Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5071 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

88. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/1992 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone contributi decennali a sollievo degli oneri di ammortamento relativi ai mutui stipulati per la costruzione del nuovo Teatro comunale Giuseppe Verdi.

89. Per le finalità previste dal comma 88 sono autorizzati due limiti d'impegno decennali rispettivamente di lire 3.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2000 e di lire 2.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 8.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni medesimi a carico del capitolo 5454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2010 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

90. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/1992, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia contributi decennali a sollievo degli oneri di ammortamento relativi ai mutui stipulati per il completamento della realizzazione del nuovo Teatro comunale Giuseppe Verdi.

91. Per le finalità previste dal comma 90 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 500 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 1.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 5455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a elevare la misura del proprio apporto al patrimonio della fondazione << Teatro comunale Giuseppe Verdi >> di Trieste mediante l'ulteriore conferimento della somma complessiva di lire 2.500 milioni. Il conferimento è autorizzato a condizione che le norme dello Statuto della fondazione che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, disciplinano la composizione del consiglio di amministrazione, prevedano che il numero dei membri designati dalla Regione sia pari a quello dei membri designati dal Comune in cui la fondazione ha sede.

93. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 5462 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

94. All'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 10/1997, la lettera a) del comma 3 è abrogata.

95. All'articolo 2 della legge regionale 46/1991, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<< 4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre i seguenti interventi per le unioni o confederazioni di circoli delle popolazioni di lingua slovena:

a) sovvenzione annuale a sostegno della Unione Culturale Economica Slovena - SKGZ di Trieste, quale organismo primario della minoranza slovena di interesse regionale;

b) sovvenzione annuale a sostegno della Confederazione delle Organizzazioni Slovene - SSO di Trieste, quale organismo primario della minoranza slovena di interesse regionale;

c) sovvenzione annuale a sostegno della Comunità Economica Culturale Slovena - SPGS di Trieste, quale organismo primario della minoranza slovena di interesse regionale. >>.

96. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 4 bis, lettere a), b) e c), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 95, è autorizzata la spesa complessiva di lire 472 milioni, suddivisa rispettivamente come di seguito indicato:

a) relativamente agli interventi previsti dalla precitata lettera a) complessive lire 400 milioni, suddivise in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5523 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999;

b) relativamente agli interventi previsti dalla precitata lettera b) complessive lire 12 milioni, suddivise in ragione di lire 6 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5512 dello stato di previsione dei bilanci precitati;

c) relativamente agli interventi previsti dalla precitata lettera c) complessive lire 60 milioni, suddivise in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5524 dello stato di previsione dei bilanci precitati.

97. All'articolo 2 bis, comma 1, della legge regionale 46/1991, come aggiunto dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 10/1997 e modificato dall'articolo 18 della legge regionale 3/1998, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<< c) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad Enti locali, associazioni ed istituti culturali ed educativi dei comuni delle Valli del Natisone (Pulfero, S. Pietro al Natisone, S. Leonardo, Savogna, Stregna, Drenchia, Grimacco) e dei Comuni di Taipana, Lusevera, Resia, Malborghetto-Valbruna e Tarvisio per il finanziamento di corsi, promossi da enti, associazioni ed istituzioni scolastiche, e di pubblicazioni relativi alla lingua, alla cultura ed alle tradizioni locali; >>.

98. Al fine di dare attuazione a quanto previsto per la parte di competenza regionale dal regolamento applicativo dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è istituito un fondo allo scopo di finanziare le azioni tese al riordino del sistema formativo regionale e che saranno regolamentate da apposita normativa.

99. Il fondo di cui al comma 98 ha una dotazione finanziaria complessiva di lire 800 milioni per l'anno 1999.

100. Per le finalità previste dal comma 98 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

101.

( ABROGATO )

(35)

102.

( ABROGATO )

(36)

103.

( ABROGATO )

(37)

104.

( ABROGATO )

(38)

105.

( ABROGATO )

(39)

106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone contributi decennali, fino all'importo massimo previsto dal comma 107, a sollievo degli oneri - in linea capitale e interessi - relativi ai mutui che il Comune stipula per la realizzazione della Biblioteca Civica del Comune di Pordenone con caratteristiche di biblioteca di rilevante interesse regionale attraverso il recupero dell'edificio storico, ex sede del Tribunale.

107. Per le finalità previste dal comma 106 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 5237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annuali al Consorzio Friuli Formazione, con sede in Udine, per le spese di gestione nell'ambito delle iniziative che fanno riferimento alla promozione dello sviluppo delle culture imprenditoriali, al completamento delle attività di istruzione svolte dall'Università di Udine, alla identificazione e al perfezionamento di nuove risorse professionali, allo sviluppo delle conoscenze e delle esperienze nel campo dirigenziale e manageriale, alle attività di consulenza a favore delle imprese e delle istituzioni.

109. I contributi previsti dal comma 108 sono concessi sulla base di apposita domanda presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura. Il decreto di erogazione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione.

110. Per le finalità previste dal comma 108 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

111. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5087 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

112.

( ABROGATO )

(47)

113.

( ABROGATO )

(48)

114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione Pro Loco Villa Manin - Codroipo, per garantire la fruibilità del compendio, un contributo triennale a sollievo delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione nella misura di lire 200 milioni per l'anno 1999.

115. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

Note:

Parole sostituite al comma 56 da art. 1, comma 1, L. R. 22/1999

Comma 80 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 22/1999

Parole aggiunte al comma 4 da art. 11, comma 23, L. R. 25/1999

Parole sostituite al comma 14 da art. 11, comma 11, L. R. 25/1999

Comma 4 sostituito da art. 5, comma 6, L. R. 2/2000

Comma 5 sostituito da art. 5, comma 6, L. R. 2/2000

Integrata la disciplina del comma 5 da art. 5, comma 10, L. R. 2/2000

Comma 10 sostituito da art. 5, comma 7, L. R. 2/2000

Comma 12 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000

10  Comma 13 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000

11  Comma 14 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000

12  Comma 15 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000

13  Comma 16 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000

14  Comma 17 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000

15  Comma 18 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000

16  Comma 19 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000

17  Parole aggiunte al comma 36 da art. 5, comma 87, L. R. 2/2000

18  Comma 41 bis aggiunto da art. 5, comma 8, L. R. 2/2000

19  Comma 44 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000

20  Parole sostituite al comma 67 da art. 5, comma 78, L. R. 2/2000

21  Comma 6 sostituito da art. 7, comma 68, L. R. 3/2002

22  Parole aggiunte al comma 7 da art. 7, comma 68, L. R. 3/2002

23  Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 7, comma 69, L. R. 3/2002

24  Integrata la disciplina del comma 36 da art. 7, comma 71, L. R. 3/2002

25  Comma 10 bis aggiunto da art. 14, comma 12, L. R. 13/2002

26  Comma 66 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.

27  Comma 4 sostituito da art. 5, comma 41, L. R. 1/2004

28  Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 41, L. R. 1/2004

29  Comma 7 abrogato da art. 5, comma 41, L. R. 1/2004

30  Comma 9 sostituito da art. 5, comma 55, L. R. 1/2005

31  Integrata la disciplina del comma 9 da art. 5, comma 56, L. R. 1/2005

32  Integrata la disciplina del comma 67 da art. 5, comma 42, L. R. 1/2005

33  Parole soppresse al comma 5 da art. 18, comma 2, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.

34  Parole soppresse al comma 5 da art. 18, comma 3, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.

35  Comma 101 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

36  Comma 102 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

37  Comma 103 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

38  Comma 104 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

39  Comma 105 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

40  Integrata la disciplina del comma 9 da art. 6, comma 161, L. R. 1/2007

41  Comma 78 abrogato da art. 33, comma 2, L. R. 29/2007

42  Comma 79 abrogato da art. 33, comma 2, L. R. 29/2007

43  Comma 80 abrogato da art. 33, comma 2, L. R. 29/2007

44  Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).

45  Parole soppresse al comma 5 da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.

46  Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 6, comma 20, L. R. 24/2009

47  Comma 112 abrogato da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 2/2011

48  Comma 113 abrogato da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 2/2011

49  Parole aggiunte al comma 11 da art. 6, comma 79, lettera a), L. R. 14/2012

50  Parole sostituite al comma 53 da art. 6, comma 79, lettera b), L. R. 14/2012

51  Parole soppresse al comma 11 da art. 303, comma 1, L. R. 26/2012

52  Parole soppresse al comma 9 da art. 6, comma 74, L. R. 27/2012

53  Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 6/2013

54  Parole soppresse alla lettera a) del comma 8 da art. 6, comma 13, lettera a), L. R. 6/2013

55  Comma 9 sostituito da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 6/2013

56  Parole aggiunte al comma 9 da art. 18, comma 4, L. R. 11/2013

57  Parole sostituite al comma 9 da art. 15, comma 1, L. R. 18/2013

58  Comma 4 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013 . Per effetto dell'abrogazione, le domande di riconoscimento di interesse regionale sono archiviate, come disposto dal comma 118 del citato art. 6 L.R. 23/2013.

59  Comma 4 bis abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013

60  Comma 5 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013

61  Comma 6 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013

62  Comma 8 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013

63  Comma 9 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013

64  Comma 10 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013

65  Comma 10 bis abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013

66  Comma 11 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013

67  Comma 1 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

68  Comma 2 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

69  Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

70  Comma 33 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

71  Comma 34 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

72  Comma 35 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

73  Comma 49 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

74  Comma 50 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

75  Comma 51 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

76  Comma 52 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

77  Comma 53 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

78  Comma 54 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

79  Comma 73 abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.