Art. 2
(Riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel
territorio regionale)
1. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
2. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
4. Sono abrogati l'articolo 1, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 47/1996, l'articolo 18, comma 12, della
legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e l'
articolo 2, comma 3, della legge regionale 3/1998.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000