Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.
Art. 4
 (Effetti dell'approvazione dei progetti)
1. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza dei Consorzi e dell'EZIT comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
2 ter. Fermo restando quanto previsto dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modifiche, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate dai Consorzi e dall'EZIT mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.>>.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 4, L. R. 13/2000
2 Comma 01 aggiunto da art. 12, comma 3, L. R. 13/2000
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 34, L. R. 24/2009
4 Comma 2 ter aggiunto da art. 4, comma 34, L. R. 24/2009
5 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 11, comma 1, L. R. 21/2015