Art. 3
(Piani territoriali infraregionali)
1. Ai Consorzi, fintantoché conservano la natura di enti pubblici economici, e all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT), sono attribuite funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1.
6. Con il provvedimento di approvazione sono indicati le aree e gli immobili nei riguardi dei quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi di piano.
7. L'avviso per estratto del provvedimento di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Il piano può essere variato con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione, sentiti i soli Comuni il cui territorio è interessato dalla variante medesima.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 12, comma 1, L. R. 13/2000
2 Comma 8 bis aggiunto da art. 12, comma 2, L. R. 13/2000
3 Comma 8 ter aggiunto da art. 12, comma 2, L. R. 13/2000
4 Soppresse parole al comma 2, a decorrere dal 26 marzo 2008, a seguito del disposto dell'art. 29, comma 4, del DPReg 20 marzo 2008, n. 086/Pres ("Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5" - BUR SS n. 11 dd 25 marzo 2008), avente forza di legge secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 6, della L.R. 5/2007.
5 Abrogati, a decorrere dal 26 marzo 2008, i commi 3, 4, 5, 8 bis e 8 ter, a seguito del disposto dell'art. 29, comma 3, del DPReg 20 marzo 2008, n. 086/Pres ("Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5" - BUR SS n. 11 dd 25 marzo 2008), avente forza di legge secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 6, della L.R. 5/2007.