Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.
Art. 14
3. In caso di mancata approvazione i Consorzi si adeguano alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.
4. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dai Consorzi, ai fini dello svolgimento della vigilanza di cui al comma 1.
5 ter. Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del Consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio. In particolare il Commissario straordinario:
a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio;
b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;
c) rileva i beni immobili affidati in gestione al Consorzio ovvero rispetto ai quali il Consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del Consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici. Sono beni immobili strumentali all'attività del Consorzio le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;
d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il Consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;
e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;
f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui il Consorzio sia titolare;
g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;
h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1.
5 decies. 1 In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 5 nonies, con deliberazione della Giunta regionale è nominato il comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); l'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato medesimo è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato nel limite massimo del compenso base fissato dalla tabella A), lettera f), del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 1998, n. 225/Pres. (Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali), come sostituita dal decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres..
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 8, L. R. 4/1999
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 12, comma 5, L. R. 13/2000
3 Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 4/2014
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
5 Comma 5 ter aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
6 Comma 5 quater aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
7 Comma 5 quinquies aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
8 Comma 5 sexies aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
9 Comma 5 septies aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
10 Comma 5 octies aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
11 Comma 5 nonies aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
12 Comma 5 decies aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
13 Comma 5 undecies aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
14 Comma 5 duodecies aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
15 Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 24, comma 2, L. R. 4/2014
16 Integrata la disciplina del comma 5 ter da art. 2, comma 126, L. R. 27/2014
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 7, L. R. 3/2015
18 Comma 5 nonies sostituito da art. 2, comma 141, lettera a), L. R. 14/2016
19 Comma 5 nonies .1 aggiunto da art. 2, comma 141, lettera b), L. R. 14/2016
20 Parole aggiunte al comma 5 duodecies da art. 2, comma 141, lettera c), L. R. 14/2016
21 Integrata la disciplina del comma 5 nonies .1 da art. 2, comma 142, L. R. 14/2016
22 Comma 5 decies .1 aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 14/2017
23 Parole sostituite al comma 5 nonies da art. 2, comma 64, L. R. 31/2017