Art. 11
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti dei Consorzi, nominato dall'Assemblea consortile, è composto di tre membri effettivi e due supplenti. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. I revisori dei conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.
3. Il Collegio dei revisori dei conti invia una volta all'anno alla Giunta regionale, tramite la Direzione regionale dell'industria, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dei Consorzi.
4. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del
Codice civile.