Art. 10
(Assemblea consortile)
1. L'Assemblea consortile è composta dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio.
2. Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo componente.
3. A ciascun soggetto spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota, secondo i criteri determinati dallo statuto.
4. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata.
5.
L'Assemblea svolge, in particolare, le seguenti attività:
a) adotta lo statuto e gli atti modificativi dello stesso;
c)
approva i seguenti atti:
1) il programma triennale di attività e di promozione industriale;
2) il piano annuale economico e finanziario attuativo del programma di attività e di promozione industriale;
3) gli atti di partecipazione a società;
4) le variazioni del fondo di dotazione.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 3, L. R. 17/2011