Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 15 bis aggiunto da art. 8, comma 6, L. R. 4/1999
2 Articolo 15 ter aggiunto da art. 2, comma 51, L. R. 23/2013
3 Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 6, comma 4 ter, L. R. 3/2015 nel testo modificato da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
4 Integrata la disciplina della legge da art. 36, comma 4, L. R. 2/2002
5 Articolo 2 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 4/2005
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 63 quinquies, comma 6, lettera a), numero 2), L. R. 5/2007
CAPO I
 Consorzi per lo sviluppo industriale
Art. 2
1. I Consorzi promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria. A tale fine realizzano e gestiscono infrastrutture per le attività industriali, promuovono o gestiscono servizi alle imprese.
2. I servizi alle imprese comprendono la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle imprese industriali e di servizi.
5 bis. Nelle more dell'attuazione del piano di trasferimento degli impianti di cui all' articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i Consorzi possono trasferire ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, la concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione la cui proprietà e/o la gestione è in capo ai medesimi Consorzi. Le condizioni tecniche ed economiche, nonché i livelli di servizio sono stabiliti all'interno di una convenzione predisposta sulla base di uno schema approvato dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), su intesa degli enti interessati.
6. I Consorzi provvedono, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree stesse alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle opere di infrastruttura e degli impianti realizzati dai medesimi Consorzi.
Note:
1 Comma 6 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 17/2011
2 Comma 6 bis abrogato da art. 16, comma 44, L. R. 18/2011
3 Lettera g bis) del comma 3 aggiunta da art. 7, comma 6, L. R. 19/2012
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 5/2013
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 6, L. R. 3/2014
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 62, comma 5 bis, L. R. 3/2015
7 Parole sostituite al comma 5 bis da art. 29, comma 1, lettera l), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
Art. 2 bis
1. La Regione promuove la cooperazione tra gli enti gestori delle zone industriali, anche con riferimento ai Consorzi industriali delle Regioni finitime, nelle forme individuate dagli enti con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, i Consorzi industriali potranno decidere la fusione per incorporazione tra due o più tra essi in applicazione degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili; la relativa decisione è di competenza dell'Assemblea consortile di ciascuno dei Consorzi partecipanti alla fusione, costituita e deliberante con le maggioranze previste dall'articolo 10.
4. Il Consorzio incorporante assume una denominazione che tenga conto anche dell'area geografica indicata nella denominazione del Consorzio incorporato, ovvero del territorio di cui facciano parte i Consorzi partecipanti alla fusione.
5. Le deliberazioni delle Assemblee consortili di cui al comma 3 devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 4/2005
Art. 3
1. Ai Consorzi, fintantoché conservano la natura di enti pubblici economici, e all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT), sono attribuite funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1.
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
7. L'avviso per estratto del provvedimento di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Il piano può essere variato con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione, sentiti i soli Comuni il cui territorio è interessato dalla variante medesima.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 12, comma 1, L. R. 13/2000
2 Comma 8 bis aggiunto da art. 12, comma 2, L. R. 13/2000
3 Comma 8 ter aggiunto da art. 12, comma 2, L. R. 13/2000
4 Soppresse parole al comma 2, a decorrere dal 26 marzo 2008, a seguito del disposto dell'art. 29, comma 4, del DPReg 20 marzo 2008, n. 086/Pres ("Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5" - BUR SS n. 11 dd 25 marzo 2008), avente forza di legge secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 6, della L.R. 5/2007.
5 Abrogati, a decorrere dal 26 marzo 2008, i commi 3, 4, 5, 8 bis e 8 ter, a seguito del disposto dell'art. 29, comma 3, del DPReg 20 marzo 2008, n. 086/Pres ("Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5" - BUR SS n. 11 dd 25 marzo 2008), avente forza di legge secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 6, della L.R. 5/2007.
Art. 4
 (Effetti dell'approvazione dei progetti)
1. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza dei Consorzi e dell'EZIT comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
2 ter. Fermo restando quanto previsto dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modifiche, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate dai Consorzi e dall'EZIT mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.>>.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 4, L. R. 13/2000
2 Comma 01 aggiunto da art. 12, comma 3, L. R. 13/2000
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 34, L. R. 24/2009
4 Comma 2 ter aggiunto da art. 4, comma 34, L. R. 24/2009
5 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 11, comma 1, L. R. 21/2015
Art. 5
1. I Consorzi hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute, avvalendosi delle modalità di cui al comma 3, nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.
2. I Consorzi hanno altresì la facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti ivi realizzati, avvalendosi delle modalità di cui al comma 3, nell'ipotesi in cui sia cessata da più di tre anni l'attività ivi prevista.
3. Nell'ipotesi dell'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i Consorzi dovranno corrispondere al cessionario l'importo attualizzato del valore al quale le aree sono state alienate e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di quest'ultimi come determinato da un perito nominato dal Consorzio. Il valore da corrispondere per il riacquisto delle aree è decurtato del valore attualizzato derivante dalla eventuale differenza tra il prezzo a cui l'area è stata ceduta e il suo valore di mercato al momento dell'alienazione. Il prezzo di riacquisto di aree e stabilimenti è in ogni caso ridotto del valore attualizzato delle eventuali contribuzioni finanziarie regionali ricevute dal cessionario per l'acquisto del suolo o l'edificazione dello stabilimento.
4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 106, L. R. 11/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 94, L. R. 14/2012
Art. 6
 (Statuto)
1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dei Consorzi.
2. Lo statuto e gli atti modificativi ed integrativi dello stesso sono inviati alla Direzione regionale dell'industria entro quindici giorni dalla loro adozione e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.
3. In caso di mancata approvazione, i Consorzi provvedono ad adeguare lo statuto adottato alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.
4. Ai fini della trasformazione in enti pubblici economici dei Consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, le assemblee consortili provvedono ad adeguare lo statuto alle disposizioni della presente legge.
5. In sede di prima attuazione della presente legge, i nuovi statuti sono inviati alla Direzione regionale dell'industria entro settantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni.
6. Per l'accesso ai benefici della presente legge, ai Consorzi per lo sviluppo industriale in forma di società per azioni si applicano le disposizioni dei commi precedenti, in quanto compatibili.
7. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di cui al comma 4, previa diffida e fissazione di un nuovo termine per l'adempimento non superiore a trenta giorni, l'Assessore regionale all'industria nomina un Commissario che provvede alla modificazione dello statuto entro il termine perentorio stabilito nell'atto di nomina.
Art. 14
3. In caso di mancata approvazione i Consorzi si adeguano alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.
4. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dai Consorzi, ai fini dello svolgimento della vigilanza di cui al comma 1.
5 ter. Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del Consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio. In particolare il Commissario straordinario:
a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio;
b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;
c) rileva i beni immobili affidati in gestione al Consorzio ovvero rispetto ai quali il Consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del Consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici. Sono beni immobili strumentali all'attività del Consorzio le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;
d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il Consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;
e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;
f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui il Consorzio sia titolare;
g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;
h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1.
5 decies. 1 In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 5 nonies, con deliberazione della Giunta regionale è nominato il comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); l'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato medesimo è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato nel limite massimo del compenso base fissato dalla tabella A), lettera f), del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 1998, n. 225/Pres. (Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali), come sostituita dal decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres..
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 8, L. R. 4/1999
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 12, comma 5, L. R. 13/2000
3 Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 4/2014
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
5 Comma 5 ter aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
6 Comma 5 quater aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
7 Comma 5 quinquies aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
8 Comma 5 sexies aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
9 Comma 5 septies aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
10 Comma 5 octies aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
11 Comma 5 nonies aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
12 Comma 5 decies aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
13 Comma 5 undecies aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
14 Comma 5 duodecies aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
15 Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 24, comma 2, L. R. 4/2014
16 Integrata la disciplina del comma 5 ter da art. 2, comma 126, L. R. 27/2014
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 7, L. R. 3/2015
18 Comma 5 nonies sostituito da art. 2, comma 141, lettera a), L. R. 14/2016
19 Comma 5 nonies .1 aggiunto da art. 2, comma 141, lettera b), L. R. 14/2016
20 Parole aggiunte al comma 5 duodecies da art. 2, comma 141, lettera c), L. R. 14/2016
21 Integrata la disciplina del comma 5 nonies .1 da art. 2, comma 142, L. R. 14/2016
22 Comma 5 decies .1 aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 14/2017
23 Parole sostituite al comma 5 nonies da art. 2, comma 64, L. R. 31/2017
CAPO II
 Norme contributive
Art. 15
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina preventivamente le condizioni relative ai mutui da stipulare.
7. I contributi possono essere direttamente versati, su richiesta dei Consorzi interessati ed in alternativa alle fideiussioni di cui all'articolo 16, agli istituti mutuanti.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 42, L. R. 25/1999
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 93, L. R. 1/2007
3 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 89, L. R. 1/2007
4 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 7, comma 89, L. R. 1/2007
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 79, L. R. 22/2007
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 73, L. R. 30/2007
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 29, L. R. 9/2008
8 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 45, lettera a), L. R. 17/2008
9 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 3, comma 45, lettera b), L. R. 17/2008
10 Lettera a bis) del comma 4 aggiunta da art. 3, comma 45, lettera c), L. R. 17/2008
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 47, L. R. 17/2008
12 Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L. R. 11/2009
13 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 14, comma 21, L. R. 11/2009
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 12, L. R. 12/2009
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 12/2009
16 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 72, L. R. 24/2009
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 87, L. R. 24/2009
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 57, L. R. 22/2010
19 Comma 6 sostituito da art. 2, comma 74, lettera a), L. R. 22/2010
20 Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 74, lettera b), L. R. 22/2010
21 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 47, L. R. 27/2012
22 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 28, L. R. 6/2013
23 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 52, L. R. 23/2013
24 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 57, L. R. 23/2013
25 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 1, L. R. 10/2014
26 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 2, comma 74, L. R. 15/2014
27 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 102, L. R. 15/2014
28 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 104, L. R. 15/2014
29 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 106, L. R. 15/2014
30 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 26/2015
31 Comma 1 interpretato da art. 27, comma 1, L. R. 26/2015
32 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 2, L. R. 26/2015
33 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 21, L. R. 24/2016
Art. 15 bis
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi in conto capitale per opere immediatamente cantierabili di realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria o potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree sulle quali le opere insistono.
2. I criteri per la presentazione delle domande e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono quelli previsti dall'articolo 15.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 6, L. R. 4/1999
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 30, comma 1, L. R. 4/2005
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 89, L. R. 1/2007
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L. R. 11/2009
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 72, L. R. 24/2009
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 28, L. R. 6/2013
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 52, L. R. 23/2013
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 57, L. R. 23/2013
Art. 17
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali.
2. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale attività produttive entro il 15 maggio di ogni anno, corredate del bilancio dell'anno precedente.
3. Lo stanziamento di bilancio è ripartito per il 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti e per la restante parte sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 36, L. R. 3/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 4/2005
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 39, L. R. 1/2003, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 4/2005
3 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 87, L. R. 1/2005
4 Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 4/2005
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 27/2005
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 59, L. R. 12/2006
CAPO III
 Norme transitorie, finali e finanziarie
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 23
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999 con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 7417 (2.1.238.4.10.28) che si istituisce, a decorrere dall'anno 1999, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 28- programma 3.2.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - con la denominazione "Contributi annui costanti ai Consorzi per lo sviluppo industriale e all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui stipulati per la realizzazione, il completamento o il potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime" e con l'onere relativo alle annualità dal 2001 al 2013 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
2. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dall'articolo 16 , comma 1, fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000.
3. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, è autorizzata la spesa ripartita di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 7394 (2.1.156.2.10.28) che si istituisce, a decorrere dall'anno 1999, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 28 - programma 3.2.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - con la denominazione "Contributi straordinari per il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT)" e con l'onere relativo alla quota autorizzata per l'anno 2001 a carico del corrispondente capitolo di bilancio per l'anno medesimo.
4. All'onere complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 (partita n. 664 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).